Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1308 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine determinato. La distrazione delle spese di lite in favore del difensore con procura instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti, sicché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, il Commissario ad acta provvede agli adempimenti occorrenti nel termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Con sentenza 21 giugno 2023, n. 230/2023, il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, accertava il diritto di parte ricorrente a ottenere la Carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza. Il giudice condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione dello stesso la Carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non era eseguita. Parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica lo stato di attuazione del giudicato. Accertato che l’attività di esecuzione non è ancora conclusa, il ricorso è accolto nei limiti della motivazione.
Quanto alle spese giudiziali, il TAR rileva che la mancata corresponsione al difensore è profilo irrilevante ai fini dell’ottemperanza. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.
Nessun ostacolo normativo si oppone alla corresponsione: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge n. 30 del 1997 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge n. 326 del 2003.
Il TAR dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza, e assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere. Nomina quindi il Commissario ad acta nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente o in un suo sostituto, perché, decorso inutilmente tale termine, provveda nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. n. 669 del 1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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