Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 8473 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ove sopravvenga una situazione che faccia venir meno l’utilità pratica dell’accoglimento, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, in tal caso, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. La caducazione della graduatoria impugnata per scadenza del termine di validità integra una sopravvenienza idonea a determinare la carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato gli esiti della prova teorico pratica e il conseguente elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere/architetto, indetto dalla ASL Napoli 2 Nord, non essendo stato ammesso per aver riportato il punteggio di 16/30, inferiore alla soglia di sbarramento di 21/30. Con motivi aggiunti aveva poi impugnato la deliberazione con cui era stata approvata la graduatoria finale.
Nel merito il ricorrente deduceva la contraddittorietà della procedura, per essere stata somministrata nella prova scritta e in quella teorico pratica la medesima tipologia di quesito — una progettazione definitiva — valutata in un caso con 24/30 e nell’altro come insufficiente. Lamentava altresì l’incertezza sulle operazioni di correzione, il difetto di motivazione per il solo voto numerico e presunti rapporti di colleganza tra commissari e candidati. L’amministrazione e i controinteressati si costituivano per il rigetto. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente aveva rappresentato l’intervenuta scadenza della graduatoria impugnata. L’Amministrazione aveva attestato che il termine di validità si era esaurito e che l’ultima immissione in servizio risaliva a una data anteriore, con utilizzo della graduatoria da parte di altra Azienda sanitaria.
Su questa premessa il ricorrente ha dichiarato espressamente di aver perduto ogni interesse al giudizio, non residuando alcuna utilità pratica dall’eventuale accoglimento. Il Tribunale ha qualificato la sopravvenienza come fatto idoneo a travolgere l’interesse originario e ha richiamato il principio generale per cui la parte, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione.
Da tale premessa discende il limite del potere giurisdizionale: il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Esclusa ogni possibilità di esame nel merito dei motivi di ricorso, il Collegio ha ritenuto che l’unica pronuncia possibile fosse quella di rito.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle giuste ed eccezionali ragioni ravvisate, con il contributo unificato rimasto a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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