Tompagnature assenti al sopralluogo e condono edilizio non concedibile (TAR Campania n. 8475 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di sopralluogo redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici comunali costituisce atto pubblico fidefacente ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. in ordine alle circostanze di fatto accertate, e come tale prova, fino a querela di falso, il mancato completamento dell’opera. Ai fini della sanatoria, l’ultimazione al rustico entro la data prestabilita richiede la copertura e tutte le tompagnature esterne: in mancanza anche di una sola di esse l’opera non può dirsi ultimata e il condono è correttamente negato. La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, priva di riscontro sulla data di riferimento, non scalfisce l’accertamento pubblico. In area soggetta a vincolo paesaggistico, il terzo condono non ammette le nuove costruzioni, ma solo gli interventi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il conseguente ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede autonoma motivazione sull’interesse pubblico, essendo l’interesse in re ipsa nel ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune, rigettate due istanze di condono presentate su un fabbricato unifamiliare ad uso residenziale, ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La prima istanza era stata presentata ai sensi della legge n. 724/1994, dichiarando l’ultimazione al rustico entro l’ottobre 1993; la seconda ai sensi della legge n. 326/2003, riguardante il fabbricato nella consistenza nel frattempo assunta. L’amministrazione ha fondato i dinieghi sull’esito dei sopralluoghi dei vigili urbani, che avevano accertato l’assenza di tompagnature e il successivo completamento in area vincolata. Di qui il ricorso, affidato a violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’impugnativa. Quanto alla prima pratica, l’accertamento dei vigili urbani successivo alla presentazione dell’istanza, corredato da rilievo fotografico, dimostra l’assenza delle tompagnature esterne. Il verbale, redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici comunali, ha valenza di atto pubblico ex art. 2700 cod. civ., fidefacente fino a querela di falso sulle circostanze accertate: il rilievo fotografico depositato dal ricorrente, privo di riscontro sulla data, non lo scalfisce.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui l’ultimazione al rustico richiesta dalle disposizioni condonistiche presuppone la copertura e tutti i muri di tamponamento, quali elementi essenziali dell’organismo edilizio: in difetto anche di una sola tompagnatura l’opera non è ultimata e non è condonabile. Sul punto richiama Cons. Stato n. 703/2012, Sez. IV n. 1394/2024, Sez. II n. 339/2020 e n. 7006/2020, oltre a Sez. IV n. 4766/2016, n. 4178/2016, n. 3837/2016, n. 2911/2016 e Sez. V n. 3034/2013.
Quanto alla seconda istanza, le superiori considerazioni ne avvalorano il diniego: le opere hanno implicato la realizzazione di volumi prima inesistenti, non qualificabili come mero completamento, e sono state correttamente classificate come nuove costruzioni in zona vincolata. La lettura dell’art. 26 della legge n. 326/2003 rende palese che, nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo, il condono è ammesso solo per gli interventi di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con esclusione dei c.d. interventi maggiori. Il Collegio richiama TAR Campania n. 5970/2023, Cons. Stato n. 9504/2022, n. 4813/2023, TAR Lazio n. 14971/2023 e Corte cost. n. 252/2022, che ha confermato l’inapplicabilità del terzo condono anche in presenza di vincoli relativi.
Ne discende la legittimità del conseguente ordine di demolizione. Trattandosi di provvedimento vincolato, presupposto necessario e sufficiente è la constatazione dell’esecuzione dell’opera in difformità o in assenza del titolo: non occorre ulteriore motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, che è in re ipsa nel ripristino dell’assetto urbanistico violato, come affermato da Cons. Stato n. 1664/2016 e Sez. VI n. 62/2013. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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