Parere interlocutorio sullo schema di regolamento in materia di censimento permanente e dati anagrafici (Cons. Stato n. 415 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti normativi secondari che incidono sul trattamento di dati personali, l’amministrazione è tenuta ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 154, comma 5-bis, d.lgs. n. 196/2003, qualora la disciplina regolamentare in corso di adozione descriva una o più operazioni di trattamento. La mancata acquisizione del parere integra uno scostamento dal procedimento legale tipico di formazione dell’atto, che impedisce al Consiglio di Stato di esprimere un parere definitivo, imponendo la sospensione dell’espressione del parere. Il modello del “formale concerto” reso “d’ordine del Ministro” risulta meno adeguato rispetto alla delega di firma, che garantisce maggiore trasparenza e riconducibilità dell’atto al titolare del potere.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al d.P.R. n. 223/1989, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 7/2024, convertito dalla legge n. 38/2024. L’intervento normativo è finalizzato ad adeguare la disciplina anagrafica al nuovo modello di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nonché all’evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Lo schema si compone di un articolo che modifica numerose disposizioni del d.P.R. n. 223/1989 e di una clausola di invarianza finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva preliminarmente che, a differenza del precedente decreto di modifica n. 126/2015, sullo schema in esame non è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tale acquisizione è però obbligatoria ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679, che impone agli Stati membri di consultare l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta di misura regolamentare relativa al trattamento, e dell’art. 154, comma 5-bis, d.lgs. n. 196/2003, che ne delimita l’ambito ai casi in cui il regolamento in corso di adozione descriva espressamente una o più operazioni di trattamento. Le modifiche proposte riguardano l’acquisizione, l’elaborazione, la conservazione e la gestione di dati relativi a persone e abitazioni, censite in forma individuale con il nuovo modello di censimento permanente, sicché il parere del Garante risulta necessario.
La Sezione richiama il proprio costante indirizzo secondo cui, in mancanza delle fasi normativamente tipizzate del procedimento istruttorio, la definitività e la stabilità del testo non possono ritenersi correttamente raggiunte (cfr. pareri n. 1071/2025 e n. 595/2025). Ne consegue che lo schema in esame presenta obiettivi limiti istruttori che impediscono l’espressione del parere definitivo. Il Collegio sospende pertanto il parere, invitando l’Amministrazione a trasmettere lo schema al Garante e a rimettere successivamente il nuovo testo al Consiglio di Stato.
In via collaborativa, la Sezione formula ulteriori osservazioni. Quanto al “formale concerto” reso “d’ordine del Ministro”, richiamando i pareri n. 772/2024, n. 1229/2023, n. 1254/2023 e n. 446/2024, ribadisce la maggiore adeguatezza del modello della delega di firma. Quanto al drafting, segnala la necessità di richiamare la normativa secondo la gerarchia delle fonti e in ordine cronologico, di verificare la completezza delle citazioni, di sostituire l’indicativo deontico alle perifrasi verbali, di espungere gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di chiarire l’ambiguità della parola “ovvero”. Inoltre, andrebbero individuate con precisione le amministrazioni interessate alla clausola di invarianza finanziaria e definiti i termini per gli adempimenti demandati all’ISTAT.
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