Procedimento disciplinare di polizia: termine dalla sentenza irrevocabile senza condanna (TAR Calabria n. 399 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare a carico dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza decorre dalla comunicazione all’amministrazione della sentenza penale irrevocabile, non rilevando le pronunce non ancora definitive. Tale regola opera anche quando la sentenza irrevocabile non sia di condanna ma di non doversi procedere, poiché la conoscenza qualificata deve essere integrale e legalmente certa. Il termine decadenziale di centoventi giorni di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 è rispettato quando il procedimento è avviato entro tale arco temporale dalla comunicazione del dispositivo. La valutazione di gravità della condotta e la scelta della destituzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o incongruità.
Il Fatto
Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio con decreto del Capo della Polizia ai sensi dell’art. 7, nn. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737 del 25.10.1981, con decorrenza dall’1.08.2016, data della sospensione cautelare obbligatoria. Il provvedimento è stato adottato sulla base della proposta del Consiglio provinciale di disciplina, che aveva ravvisato nei fatti contestati un grave contrasto con i doveri di giuramento e un abuso della fiducia riposta nel corretto espletamento delle funzioni amministrativo-contabili.
La vicenda penale si era articolata in due gradi di merito, conclusi con condanna per il reato di peculato, e in un successivo annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione, che aveva riqualificato i fatti come truffa continuata e dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. Il ricorrente ha impugnato il decreto destitutivo e, in via derivata, il provvedimento prefettizio di avvio del riesame della posizione pensionistica, contestando tardività del procedimento, difetto di proporzionalità e illegittimità della retrodatazione degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto i primi due motivi, con cui si contestava la tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare. Il richiamo all’art. 103 del D.P.R. n. 3/1957 è fuori fuoco, perché le disposizioni sul pubblico impiego non si applicano agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, trovando applicazione il corpus normativo speciale del d.P.R. n. 737/1981. Parimenti inconferente è l’art. 9 della L. n. 19/1990, che disciplina i termini solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.
La norma pertinente è l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, che fissa un termine decadenziale massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza o di quaranta giorni dalla sua notificazione all’amministrazione. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disposizione presuppone la conoscenza qualificata della pronuncia penale, che deve essere integrale e legalmente certa, non essendo sufficiente la mera cognizione del dispositivo.
Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze di merito, riqualificando i fatti e dichiarando il non doversi procedere per mancanza di querela. Da qui l’inapplicabilità dell’art. 5, comma 4, L. n. 97/2001, che presuppone una condanna irrevocabile. L’amministrazione, ricevuta la comunicazione del dispositivo il 17.01.2022, ha avviato il procedimento il 22.02.2022, nel pieno rispetto del termine di centoventi giorni.
Anche il motivo sulla proporzionalità è respinto. Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari incontra il limite della discrezionalità amministrativa e può investire solo profili di manifesta illogicità. La condotta accertata, consistente nella falsificazione di firme e nell’incasso indebito di assegni, giustifica la destituzione; la mancata valorizzazione del curriculum è espressione di implicita irrilevanza rispetto al disvalore del fatto.
L’ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse: la sospensione cautelare questorile, non tempestivamente impugnata, si è consolidata e non può inficiare in via derivata il decreto destitutivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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