Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Toscana n. 333 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di una condizione dell’azione, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’improcedibilità travolge anche i motivi aggiunti che al ricorso introduttivo accedono, quando ne condividono la medesima sorte. Non essendovi alcuna parte soccombente in senso sostanziale, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esito coerente, specie in assenza di opposizione della controparte. La pronuncia presuppone che il Collegio verifichi la persistenza dell’interesse e non si spinga all’esame del merito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo, aveva chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale e a durata indefinita, con condanna dell’amministrazione comunale al rilascio di titoli concessori recanti il rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti la società impugnava la delibera di Giunta e la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali.

Nel corso del giudizio, la stessa ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso. Da qui la definizione del processo senza esame del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della richiesta formulata dalla parte ricorrente e rileva che la domanda di accertamento e di condanna non è più sostenuta da alcun interesse concreto. La caduta dell’interesse processuale priva il giudizio del suo presupposto e impone una pronuncia di rito.

La conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale estende espressamente la declaratoria anche ai motivi aggiunti, trattandosi di domande che, in ragione del loro collegamento con il ricorso principale, seguono la medesima sorte.

Il Giudice non affronta le numerose questioni di merito prospettate, né il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, né la rimessione alla Corte costituzionale, né l’asserita disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE. L’assenza di interesse preclude ogni valutazione sul merito.

Sul piano delle spese, il Collegio rileva che la difesa del Comune non si è opposta alla compensazione. La definizione in rito del giudizio, senza parte soccombente in senso sostanziale, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

La sentenza è quindi pronunciata in rito e ordinata l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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