Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 332 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, prima della decisione, dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La sopravvenuta caducazione dell’interesse alla pronuncia determina il venir meno della condizione dell’azione e preclude l’esame del merito. In assenza di opposizione della controparte e in considerazione dell’esito in rito, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su beni del demanio marittimo, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva individuato il termine di efficacia delle concessioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la società chiedeva l’accertamento della qualificazione del rapporto concessorio come rapporto pluriennale di durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
La controversia non è stata definita nel merito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della richiesta formulata dalla ricorrente e rileva che questa ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Su tale premessa la questione si sposta dal piano sostanziale a quello processuale: non si tratta più di stabilire la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, ma di verificare la permanenza della condizione dell’azione.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il venir meno dell’interesse alla pronuncia renda improcedibile il ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse priva il giudizio di una condizione necessaria della sua utilità, con la conseguenza che il giudice non può pronunciarsi nel merito delle domande.
La regola vale tanto per il ricorso introduttivo quanto per i motivi aggiunti, che seguono la sorte dell’atto principale essendo diretti all’annullamento di atti adottati in esecuzione della disciplina impugnata. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità dell’uno e degli altri.
Quanto al regime delle spese, la difesa del Comune non si è opposta alla compensazione. In presenza di un esito meramente processuale e della non opposizione della controparte, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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