Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6266 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione della causa. La sopravvenuta dichiarazione, resa dal difensore munito di mandato speciale, di mancanza di interesse alla definizione del ricorso, non integrata dai requisiti della rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., non comporta la cessazione della materia del contendere, che presuppone conclusioni conformi delle parti sul mutamento della situazione sostanziale, ma determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Il deposito tardivo di documenti nuovi ex art. 372 cod. proc. civ. non impedisce di cogliere, nella richiesta del ricorrente, una inequivocabile manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione d’inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse, non riconducibile al rigetto né all’inammissibilità originaria, non comporta l’applicazione della sanzione processuale di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato numerosi avvisi di intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle sottese cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva respinto le doglianze della società, disattendendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello per vizio della notifica e affermando che il contribuente avrebbe dovuto disconoscere le fotocopie degli avvisi di ricevimento, non essendo onere della concessionaria produrre gli originali.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rispettivamente per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 2697 cod. civ. La concessionaria ha resistito con controricorso. Nelle more, con memoria, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando l’annullamento delle cartelle sottese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare due profili. Sul piano processuale, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 9611/2024, esclude ogni incompatibilità tra la redazione della proposta di definizione accelerata e la successiva composizione del collegio o la nomina del relatore. Conferma, poi, che l’istanza di decisione in sede collegiale è stata depositata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Nel merito, la questione centrale riguarda la sorte del ricorso a fronte del sopravvenuto venir meno dell’interesse della ricorrente. La Corte ricorda che l’art. 372 cod. proc. civ. consente la produzione di documenti nuovi incidenti sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso, purché depositati nel termine di quindici giorni antecedenti l’adunanza in camera di consiglio. I documenti allegati alla memoria sono stati prodotti tardivamente e non consentono, dunque, di rilevare la cessazione della materia del contendere per il dedotto conseguimento del bene della vita.

Tuttavia, pur a fronte della tardività, la Corte ravvisa nella richiesta della ricorrente una inequivocabile manifestazione di sopravvenuta mancanza di interesse. Chiarisce che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore con mandato speciale non può dar luogo alla cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi. Essa va invece equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. e, in mancanza dei requisiti del comma 3, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Il principio è sostenuto dal rilievo che l’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione. La Corte richiama, tra le altre, le Sezioni Unite n. 10553 del 2017 e l’indirizzo secondo cui l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Quanto alla sanzione processuale, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riferibile alla sola ipotesi di rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria, richiamando le Sezioni Unite n. 28383 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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