Plusvalenze da cessione quote ed earn-out: aliquota fissata al perfezionamento (Cass. civ. Sez. V n. 11955 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni si realizza al momento del perfezionamento del contratto, non all’atto dell’incasso del corrispettivo. L’eventuale earn-out, pur liquidato in periodi d’imposta successivi, costituisce parte del corrispettivo della medesima cessione, con la conseguenza che il regime impositivo applicabile — compresa l’aliquota d’imposta — è quello vigente al momento della conclusione del contratto. Il momento dell’incasso rileva esclusivamente, secondo il principio di cassa, per individuare il periodo d’imposta in cui il reddito va assoggettato a tassazione.
Il Fatto
Due soci cedevano a una società estera quote di una S.r.l. italiana, pattuendo un corrispettivo composto da un prezzo base, da un aggiustamento prezzo e da un earn-out legato ai risultati economici della società partecipata negli anni successivi. Prezzo base e aggiustamento venivano incassati e tassati nell’anno della cessione, con l’aliquota allora vigente del 12,50%. Le due tranche di earn-out venivano percepite nei due anni seguenti e dichiarate con l’aliquota del 20%, introdotta nelle more.
Ritenendo che l’intero corrispettivo dovesse scontare l’aliquota inferiore, i contribuenti presentavano istanza di rimborso della differenza. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione veniva impugnato davanti alla CTP, che rigettava il ricorso. La CTR accoglieva invece gli appelli riuniti dei contribuenti, applicando il principio di continuazione dell’imposizione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 68 TUIR, in combinato disposto con l’art. 2, comma 9, del d.l. n. 138/2011. Secondo l’Amministrazione, al momento della cessione non sarebbe ancora sorto il diritto dei cedenti alla percezione dell’earn-out, venuto a esistenza solo negli anni successivi, con la conseguenza che le tranche liquidate avrebbero dovuto scontare l’aliquota sopravvenuta.
La Corte richiama anzitutto la ordinanza n. 17792 del 2023, resa in relazione alla coeva cessione effettuata da altro socio della stessa società con identiche modalità. Ricostruisce poi il quadro normativo: l’art. 67, comma 1, lettera c-bis), TUIR qualifica come redditi diversi le plusvalenze da cessione di partecipazioni; l’art. 68 TUIR determina la plusvalenza per differenza tra corrispettivo percepito — dunque “per cassa” — e costo di acquisto; l’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 461/1997, vigente ratione temporis, fissava l’imposta sostitutiva al 12,50%, elevata al 20% dal d.l. n. 138/2011, che all’art. 2, comma 9, ne ha esteso l’applicazione ai redditi realizzati dal 1° gennaio 2012.
Su questa base il Collegio enuncia il criterio distintivo: il momento di perfezionamento del trasferimento determina il regime di tassazione applicabile, mentre il momento di incasso del corrispettivo individua il periodo d’imposta in cui il reddito va tassato. Il principio trova conferma nella prassi amministrativa (circolare n. 165/E del 1998) e nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come la plusvalenza si realizzi alla conclusione del contratto, senza che assumano rilievo le vicende successive relative all’adempimento (Cass. n. 14848 del 2018; Cass. n. 11635 del 2019).
Quanto all’earn-out, la Corte sottolinea che il reddito da esso derivante ha la medesima natura di quello realizzato al momento della cessione e costituisce comunque parte del corrispettivo, liquidato secondo criteri predeterminati nel contratto, ancorché dipendenti dall’andamento economico della società. È dunque al contratto di cessione che occorre riferirsi per l’aliquota d’imposta. Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 69, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, non essendosi la CTR pronunciata sulla richiesta di prestazione di idonea garanzia. La censura è dichiarata inammissibile: nella pronuncia di appello si ravvisa una statuizione implicita di rigetto, secondo il principio per cui non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti un implicito rigetto sul punto (Cass. n. 29191 del 2017). Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto del primo motivo. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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