La sentenza favorevole al coobbligato non giova al venditore senza prova del giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 19705 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori in solido non giova agli altri obbligati se non è dimostrato il suo passaggio in giudicato. L’onere probatorio della definitività della decisione grava sulla parte che intende avvalersene, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.. L’avviso di accesso all’immobile, finalizzato alla stima del valore, costituisce attività materiale prodromica alla rettifica e non deve essere notificato al soggetto che non è più nella disponibilità del bene, non assolvendo alcuna funzione rispetto all’avviso di rettifica. La sua omessa notificazione al venditore non integra un vizio del procedimento.
Il Fatto
La contribuente, nella qualità di venditrice di un immobile, impugnava l’avviso di rettifica dell’imposta di registro emesso nei suoi confronti, deducendo il difetto di legittimazione passiva e l’omessa notificazione del preavviso di accesso all’immobile, atto prodromico alla stima del valore effettuata dall’Amministrazione finanziaria.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la pronuncia veniva confermata in appello. La Commissione tributaria regionale riteneva corretta la comunicazione dell’avviso di accesso al solo acquirente e affermava l’irrilevanza della sentenza prodotta dalla contribuente, resa nei confronti dell’acquirente, per l’assenza della prova della sua definitività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., nonché sul vizio di motivazione.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato il difetto di specificità della censura: la ricorrente non aveva contrastato l’assunto del giudice d’appello circa l’indimostrata definitività della sentenza favorevole al coobbligato, limitandosi a lamentare il mancato rinvio per produrre l’attestazione. La mera deduzione del passaggio in giudicato, senza la relativa prova, esclude ogni rilevanza della decisione ai fini dell’estensione degli effetti in favore dell’obbligato in solido, in coerenza con il principio affermato da Cass. n. 18154/2019.
Quanto all’omessa notificazione dell’avviso di accesso, la Corte ha ritenuto la censura incoerente e non specifica. L’avviso di accesso all’immobile costituisce un’attività materiale propedeutica alla stima del valore del bene e non assolve alcuna funzione rispetto all’avviso di rettifica. Il venditore, non essendo più nella disponibilità del bene, non ha diritto alla notifica di tale atto.
Infine, la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa, ritenendo inconferente il richiamo agli arresti delle Sezioni Unite n. 16412/2007 e n. 5791/2008, in quanto riferiti all’autonoma impugnabilità degli atti espressivi di una pretesa tributaria, ipotesi non riscontrabile nell’accesso all’immobile. Il ricorso è stato rigettato, con nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita in giudizio.
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Nota della Redazione
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