Soccombenza per eccezione di incompetenza e principio di causalità nelle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11078 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che ha proposto l’opposizione a precetto dinanzi a un giudice incompetente è l’unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è, pertanto, soccombente sul punto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in forza del principio di causalità. L’esatta o erronea indicazione del giudice territorialmente competente ad opera dell’opponente non incide sulla fondatezza dell’eccezione di competenza, né determina soccombenza reciproca, atteso che il processo è stato comunque radicato dinanzi a un giudice incompetente, con instaurazione di una fase processuale inutile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nel giudizio di opposizione a precetto introdotto dall’istituto previdenziale nei confronti della contribuente, conclusosi con declaratoria di incompetenza in favore del Giudice di Pace di Roma. Il giudice del gravame riteneva sussistente una soccombenza reciproca, poiché la contribuente aveva eccepito l’incompetenza sia per valore sia per territorio, indicando come giudice competente il Giudice di Pace di Latina, ed era risultata soccombente sull’eccezione di incompetenza per territorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la dedotta violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ.. Ha preliminarmente escluso l’applicabilità del precedente delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, richiamato dalla ricorrente, osservando che la stessa era risultata vittoriosa non su una propria domanda, bensì su un’eccezione di incompetenza, mentre l’unica domanda era stata proposta dall’ente previdenziale a mezzo dell’opposizione a precetto.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, di fronte a un’eccezione di incompetenza territoriale, la parte che ha adito il giudice incompetente è l’unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è soccombente su tale punto, citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 27964 del 2025 e della Sez. Un. n. 1124 del 1986. In forza del principio di causalità, l’istituto previdenziale doveva quindi considerarsi soccombente, avendo instaurato l’opposizione davanti a un giudice incompetente.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di una soccombenza reciproca, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché l’esatta o erronea indicazione del giudice territorialmente competente non può incidere sulla fondatezza dell’eccezione di competenza, restando che il processo di opposizione fu radicato dinanzi a un giudice incompetente, con instaurazione di una fase processuale inutile. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova statuizione sulle spese di lite, nonché per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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