Sopravvenuta carenza di interesse: nessuna condanna alle spese e alla Cassa ammende (Cass. pen. Sez. III n. 34767 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando deriva da causa non imputabile al ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso ma non configura una ipotesi di soccombenza in senso tecnico. Ne consegue che non si applica la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 2, cod. proc. pen. La nozione di carenza di interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto che abbia assorbito la finalità perseguita.

Il Fatto

Il condannato aveva proposto istanza di revoca dell’ordine di demolizione di un immobile, già disposto con sentenza del Tribunale di Agrigento, istanza rigettata con l’ordinanza impugnata. Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea qualificazione dell’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione a fronte del preminente diritto alla sicurezza dei residenti; violazione dei principi sull’eseguibilità del titolo in fase esecutiva e sulla imputabilità della causa di impossibilità; vizio di motivazione nel bilanciamento tra ripristino dello stato dei luoghi e incolumità dei terzi.

Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore deposita rinuncia al ricorso, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la demolizione dalla Corte di appello competente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la validità della rinuncia. La rinuncia al ricorso costituisce atto personalissimo e deve essere resa dall’interessato personalmente o tramite procuratore speciale. Nella specie la rinuncia è stata depositata dal difensore sprovvisto di procura speciale ed è pertanto irrituale, non potendo di per sé definire il giudizio.

La Corte dispone allora l’acquisizione dell’ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo ha revocato l’ordine di demolizione. Da essa emerge che l’immobile è stato acquisito al patrimonio del comune, circostanza che già di per sé determinerebbe l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, e successivamente assegnato al nucleo familiare dell’istante, previa dichiarazione di particolare interesse pubblico prevalente. Il consulente tecnico nominato dall’autorità procedente ha escluso profili di illegittimità nella procedura amministrativa.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte esclude però che a tale declaratoria conseguano la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Rammenta che la Corte costituzionale ha escluso l’applicabilità dell’art. 616, comma 2, cod. proc. pen. in caso di assenza di colpa, senza però fornire analoga indicazione per le spese del procedimento.

Il Collegio, pur consapevole di un contrario e nutrito orientamento, aderisce al difforme e recentemente maggioritario indirizzo: l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che questi non sia condannato né alle spese né al versamento in favore della Cassa per le ammende, perché il venir meno dell’interesse alla decisione non integra una ipotesi di soccombenza. La conclusione è ricondotta alle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, secondo cui la carenza di interesse sopraggiunta è la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore.

In simili ipotesi, tra cui rientra quella in esame, l’inammissibilità non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile una soccombenza in senso tecnico della parte che ha proposto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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