Attendibilità della persona offesa e prova del tentato omicidio in doppia conforme (Cass. pen. Sez. I n. 39377 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova dichiarativa, l’attendibilità della persona offesa dal reato costituisce questione di fatto, la cui chiave di lettura risiede nell’insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita la rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con scrutinio più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. La diversa qualificazione giuridica della condotta, proposta in via subordinata, va dedotta con motivi specifici, non essendo sufficiente l’indicazione generica del nomen iuris invocato. Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con vicendevole volontà di attentare all’altrui incolumità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 09.12.2024, ha riformato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in sette anni di reclusione; ha inoltre revocato le statuizioni civili e confermato nel resto la pronuncia. Il primo giudice aveva condannato a otto anni e sei mesi, con provvisionale di trentamila euro in favore della parte civile, dichiarando estinto per prescrizione altro reato.

Le sentenze di merito ricostruiscono l’accoltellamento secondo il narrato della persona offesa, di un teste oculare e di altri presenti: la vittima, intervenuta per calmare un gruppo in alterco, si era allontanata e aveva avvertito un colpo al fianco destro, riconoscendo l’imputato, datosi poi alla fuga. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è infondato. La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, insindacabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni, e le sue dichiarazioni possono fondare da sole il giudizio di responsabilità, con motivazione più rigorosa. Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi si sono mossi in tale alveo, valorizzando la linearità della deposizione della parte lesa e il suo riscontro nelle dichiarazioni dei testi oculari.

Le deduzioni del ricorrente risultano versate in fatto o dirette a confrontare tra loro le prove dichiarative, senza confrontarsi con la motivazione né denunciare adeguatamente il travisamento della prova, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità. La tesi della ferita riportata durante un’unica colluttazione non tiene conto della circostanza, descritta in appello, che i testi convergono nel collocare l’accoltellamento in un momento successivo, quando la vittima e i due amici si erano allontanati dal lugar della zuffa.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato rinvenimento di tracce ematiche della vittima sul coltello, la Corte rileva che i giudici di merito hanno spiegato, con ragionamento immune da illogicità, la riferibilità dell’arma all’imputato sulla base delle tracce biomolecolari a lui riconducibili e del lasso di tempo intercorso tra ferimento e reperimento. L’assenza di sangue della vittima è stata giustificata dall’assenza di sanguinamento immediato e dalla possibilità, per l’imputato, di ripulire l’arma prima di perderla.

Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La richiesta di diversa qualificazione quali lesioni personali aggravate è indicata solo genericamente, senza specifica deduzione delle ragioni in fatto e in diritto. La qualificazione in tentato omicidio, e non in rissa aggravata, appare giustificata dalla ricostruzione in fatto, non rivedibile in legittimità, secondo cui i contatti tra persona offesa e imputato si sono articolati in due momenti distinti. Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva, presupposto non integrato. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *