Sopravvenuta sanatoria e carenza di interesse all’appello avverso demolizione (Cons. Stato n. 10479 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, il rilascio, nel corso del processo, del permesso di costruire in sanatoria e del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. L’appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile. La caducazione dell’interesse alla pronuncia di merito consegue al venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente poteva trarre dall’annullamento dell’atto impugnato. La compensazione integrale delle spese di giudizio è giustificata dall’esito della controversia.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’ordinanza con cui il dirigente dell’area tecnica del Comune di Salò aveva ingiunto la demolizione dell’ampliamento di un locale ad uso cucina, realizzato in adiacenza a un immobile catastalmente individuato. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine di ripristino.
La società ha proposto appello, articolando motivi che investivano la qualificazione dell’opera, la fattibilità della demolizione, il legittimo affidamento, la proporzionalità del provvedimento e la sussistenza del vincolo paesaggistico. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello la difesa della società ha depositato, il 26 settembre 2024, la comunicazione di aver presentato istanza di sanatoria, definita con un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il 4 novembre 2024 ha poi depositato il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune il 31 ottobre 2024.
Il Collegio ha rilevato che tali sopravvenienze incidono direttamente sull’interesse a coltivare il gravame. Le opere oggetto dell’ordine di demolizione sono state infatti interessate da una sanatoria che ne ha mutato il presupposto giuridico, rendendo priva di utilità concreta una pronuncia di merito sull’atto impugnato.
La conseguenza processuale è stata qualificata nei termini dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il Collegio non è sceso all’esame dei singoli motivi, atteso che il difetto sopravvenuto di interesse preclude la decisione nel merito.
Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato l’appello improcedibile, compensando integralmente le spese di giudizio in ragione dell’esito della controversia.
Nota della Redazione
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