Interdittiva confermata nonostante esito positivo del controllo giudiziario (TAR Emilia-Romagna n. 6 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esito positivo del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non vincola il Prefetto in sede di aggiornamento dell’informativa interdittiva ex art. 91, comma 5, cod. antimafia, né determina alcun automatismo liberatorio. Il Prefetto è tenuto a una motivazione rafforzata, che confronti gli esiti del controllo con gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva e ne valuti l’incidenza sulla perdurante attualità del rischio infiltrativo. La valutazione prefettizia è statica e retrospettiva, quella del giudice della prevenzione dinamica e prognostica, sicché la prima non è vincolata dalla seconda. Il mero rapporto di parentela non basta: occorre un elemento ulteriore, quale la dipendenza economica dell’impresa dal coniuge convivente controindicato, idoneo a dare concretezza prognostica al rischio. In presenza di un quadro strutturale e ingravescente, è giustificato il diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis cod. antimafia, mancando l’occasionalità dell’agevolazione.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale operante nel settore dei servizi di lavanderia al minuto ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto la sua istanza di aggiornamento e riesame dell’interdittiva antimafia, confermando l’informazione interdittiva e negando la concessione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa. L’istanza si fondava sull’esito positivo del controllo giudiziario volontario, cui l’impresa era stata ammessa e che era stato revocato dal Tribunale della prevenzione per assenza di riscontri di infiltrazione mafiosa.
La ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti e dell’attualità del pericolo infiltrativo, la violazione dell’onere di motivazione rafforzata, l’illegittimità del diniego della prevenzione collaborativa e l’illegittimo utilizzo di elementi nuovi non rappresentati nell’avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia. Ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni. Resisteva il Ministero dell’Interno; si costituiva il Comune interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra controllo giudiziario e informativa interdittiva richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La Corte costituzionale n. 109/2025 ha chiarito che la valutazione prefettizia è statica e retrospettiva, mentre quella del giudice della prevenzione è dinamica e prognostica. Il buon esito del controllo è un post factum e non vincola il riesame. Tuttavia il Prefetto non può ignorarlo: deve verificare con onere motivazionale rafforzato se il percorso abbia reciso i rapporti con la criminalità o se i risultati costituiscano una sopravvenienza rilevante.
Sulla scorta dell’art. 86, comma 2, cod. antimafia, dell’art. 91, comma 5, cod. antimafia e della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2023, il Tribunale ribadisce che il venir meno delle circostanze rilevanti non deriva dal mero decorso del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi o contrari. Il giudice amministrativo esercita uno scrutinio estrinseco, limitato alla coerenza fattuale e alla logica inferenziale secondo il criterio del “più probabile che non”.
Nel caso concreto la Prefettura ha valutato gli esiti del controllo, considerando l’incensuratezza della titolare, l’esclusione dell’aggravante mafiosa e la liceità del contratto di locazione. Li ha però ritenuti recessivi rispetto a un quadro di segno opposto. Il Collegio valorizza il rapporto di coniugio e la convivenza, la ramificata rete familiare e la struttura clanica già riconosciuta dal Consiglio di Stato n. 6561 del 2021. Elemento decisivo è la dipendenza economica dell’impresa dal marito convivente, proprietario dell’unico immobile sede dell’attività, concesso in locazione senza canone: dipendenza oggettiva, che condiziona l’esistenza stessa dell’impresa.
Quanto alla prevenzione collaborativa, la Corte richiama il Consiglio di Stato n. 2654 del 2025: l’occasionalità dell’agevolazione è esclusa da stabili e perduranti contatti con la criminalità. Il carattere strutturale e ingravescente del quadro indiziario esclude l’emendabilità amministrativa, giustificando il diniego. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese. Disposto l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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