Danno all’immagine del docente e quantificazione tabellare, la lesione non è tenue (Cons. Stato n. 10478 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, ove manchino criteri stabiliti dalla legge, le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono regole integratrici del concetto di equità e non una normativa di diritto, sicché il giudice può discostarsene solo in presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non abbia già tenuto conto, dandone conto in motivazione. Il danno all’immagine non è ridotto né dagli attestati di stima ricevuti dal leso, che anzi confermano la diffusione del disvalore, né dalla mancata pubblicazione della sentenza, che è sanzione autonoma e oggetto di potere discrezionale del giudice, con funzione riparatoria preventiva distinta dal risarcimento per equivalente. La notorietà del soggetto, la natura apicale del ruolo e la diffusione delle accuse infondate nella comunità di riferimento escludono la qualificazione della lesione come tenue.
Il Fatto
Il ricorrente, professore di prima fascia chiamato per chiara fama presso un ateneo, veniva dapprima autorizzato a mantenere incarichi didattici presso un’istituzione estera, poi sottoposto a un nuovo regolamento sulla doppia affiliazione e, infine, destinatario di un provvedimento di decadenza e di una sanzione disciplinare di destituzione.
Il TAR Lombardia, con sentenza non definitiva, annullava i provvedimenti e disponeva la ricostruzione della carriera con condanna dell’ateneo agli emolumenti dovuti. Con la successiva sentenza definitiva il medesimo TAR liquidava il danno biologico e quello all’immagine in misura contenuta, respingeva la domanda di indennità per illegittimo licenziamento e regolava le spese. L’ateneo proponeva appello avverso la sentenza definitiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo al danno biologico, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 19506 del 16 luglio 2024 e Cass. n. 3772 del 2024, secondo cui l’adozione del criterio equitativo deve garantire uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Le tabelle milanesi non divengono normativa di diritto, ma fungono da parametro di conformità della valutazione equitativa, superabile solo in presenza di circostanze ulteriori rispetto a quelle già considerate in astratto. Nella specie il TAR ha correttamente applicato il valore tabellare all’inabilità temporanea accertata dal verificatore, e non vi è prova che le scelte professionali dell’appellante siano state determinate dalla sofferenza patita.
Sul secondo motivo la Corte riforma la decisione. L’affermazione secondo cui il danno all’immagine sarebbe limitato dagli attestati di stima ricevuti è illogica: la circostanza dimostra piuttosto che la lesione aveva ispirato manifestazioni di solidarietà. La mancata richiesta di pubblicazione della sentenza non può ridurre la quantificazione, perché la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. è sanzione autonoma, con funzione riparatoria preventiva rispetto alla propagazione degli effetti dannosi dell’illecito.
La lesione è pertanto qualificata eccezionale: rilevano la notorietà accademica e professionale del soggetto, la natura apicale del ruolo e la diffusione delle accuse infondate, tra cui la commissione di un falso e la percezione di compensi indebiti, in tutta la comunità di riferimento, con riflessi negativi anche su un progetto di ricerca internazionale e con comunicazioni al Ministero e all’ateneo estero. Il danno è liquidato in euro 40.000,00, pari al valore medio tabellare, oltre interessi.
Sul terzo motivo la Corte esclude l’applicazione analogica dell’indennità prevista dall’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, riservata ai rapporti contrattualizzati con la pubblica amministrazione, poiché la reintegrazione ha già comportato la ricostruzione della carriera e il pagamento degli emolumenti. Sul quarto motivo il Collegio riconosce l’integrale rimborso delle spese di CTP, trattandosi di danno emergente documentato, e ridetermina le spese legali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e l’art. 4, comma 10-bis, in euro 14.139,50 per la causa principale e euro 3.500,00 per l’accesso. Disattesa l’istanza di pubblicazione della sentenza, le spese del grado sono compensate per metà.
Nota della Redazione
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