Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1898 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, integra condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è ammissibile quando sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, requisito necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a pronunce del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice accoglie la domanda e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, fissando termini successivi per l’adempimento.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1671/2025 del 15.04.2025, notificata il 25.07.2025, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 1.000,00, oltre accessori.

Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 17 aprile 2026. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica della sentenza è avvenuta il 25.07.2025, quella del ricorso il 17 aprile 2026: sono trascorsi 266 giorni, sicché la condizione di procedibilità risulta integrata.

Il Tribunale accerta poi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, requisito necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il dato risulta comprovato dall’attestazione di segreteria del 24 aprile 2026. Sul punto il Collegio richiama, in termini, il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa esercitata dalla ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero all’attribuzione della Carta elettronica per il valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a funzionario apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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