Sopravvenuta variante localizzativa sposta l’interesse ad agire e rende improcedibile l’appello (Cons. Stato n. 6714 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di una variante localizzativa di un’opera pubblica, recepita in un nuovo provvedimento amministrativo, determina la carenza sopravvenuta di interesse a coltivare l’appello proposto avverso la sentenza che si era pronunciata sulla localizzazione originaria. L’interesse ad agire si sposta sul nuovo provvedimento, che diviene il solo atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del privato. Ne consegue che l’appello principale va dichiarato improcedibile, unitamente all’appello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado. La questione relativa a provvedimenti ulteriori, pur connessi alla vicenda, non rileva se riferibili alla variante già impugnata dinanzi al giudice di prime cure.

Il Fatto

Un privato aveva impugnato dinanzi al T.a.r. Lazio gli atti del procedimento di localizzazione di un elettrodotto ricadente su aree di sua proprietà. Il T.a.r., con sentenza, aveva respinto il ricorso; la parte soccombente ha proposto appello avverso tale pronuncia.

Nel corso del giudizio di secondo grado è sopravvenuto il decreto interministeriale del 6 marzo 2025, con cui è stato approvato il progetto definitivo secondo una nuova localizzazione, con spostamento di alcuni tralicci. La società titolare dell’opera ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La parte appellante ha dapprima concordato subordinando l’effetto alla precisa individuazione della nuova localizzazione, poi ha dichiarato la permanenza dell’interesse, precisando di avere impugnato la variante davanti al T.a.r.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla verifica della permanenza dell’interesse ad agire in capo all’appellante. Il punto di partenza è la constatazione che il sopravvenuto decreto interministeriale del 6 marzo 2025 ha approvato il progetto definitivo secondo una nuova localizzazione, recependo una delle proposte alternative elaborate dalla stessa ricorrente.

Da ciò discende che l’interesse della parte si è ormai trasferito sul nuovo provvedimento, il quale ha inciso sul tracciato dell’opera modificando l’assetto precedente. La pronuncia di secondo grado sulla localizzazione originaria non è più in grado di produrre un’utilità concreta per l’appellante, perché l’atto che regola attualmente l’interferenza con la proprietà è quello sopravvenuto.

Il Collegio ha attribuito rilievo determinante al fatto che il nuovo decreto sia stato già impugnato davanti al T.a.r. L’interesse ad agire risulta quindi concentrato nel nuovo giudizio, instaurato dinanzi al giudice di prime cure. La circostanza che quel giudizio sia sospeso, in attesa della definizione dell’odierno appello, non muta la valutazione, poiché la sorte del provvedimento sopravvenuto è ormai devoluta a quella sede.

Nessuna incidenza è stata riconosciuta alla nota sopravvenuta della Soprintendenza dell’11 maggio 2026, con cui è stata ribadita la legittimità e la vincolatività dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata. Il Collegio ha osservato che si tratta di atto riferibile alla variante localizzativa impugnata davanti al T.a.r., non al presente giudizio, e pertanto estraneo all’oggetto dell’appello.

In ragione di tali considerazioni l’appello principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della controversia e dei provvedimenti sopravvenuti che hanno condotto a una pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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