Ottemperanza non esperibile per le ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c. del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1563 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è un rito riservato all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Le ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non sono idonee al giudicato e, pertanto, non possono essere eseguite tramite il rimedio dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Le relative misure di attuazione restano riservate, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., allo stesso giudice ordinario competente per la fase cautelare.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza resa dal Tribunale di Vibo Valentia, indicata come emessa nel 2023 nel corso di un procedimento tra il ricorrente e il Comune di Nicotera. L’ordinanza, benché non ne risultasse espressamente la natura dal suo testo, appariva essere stata adottata ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Il ricorrente, ritenendo insoddisfatta la tutela ottenuta, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del provvedimento. Il Comune di Nicotera non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la richiesta di ottemperanza riguardava un’ordinanza che, sebbene non qualificata espressamente, risultava essere stata resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Ha quindi verificato se il rimedio esperito fosse ammissibile per l’esecuzione di un provvedimento di tale natura.

Richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il Tribunale ha osservato che il giudizio di ottemperanza è un rito riservato all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Ne ha pertanto desunto che tale rimedio non può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di ordinanze cautelari, in considerazione della loro struttura e funzione.

Il carattere non idoneo al giudicato dei provvedimenti d’urgenza, unitamente alla riserva legislativa allo stesso giudice ordinario delle misure di attuazione ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., ha condotto il Collegio a ritenere il ricorso verosimilmente inammissibile. A sostegno di tale conclusione, il TAR ha citato il proprio precedente di cui alla sentenza della Sezione I di Catanzaro n. 1778 del 2021, nonché la giurisprudenza ivi richiamata.

In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per presentare memorie sulla questione, riservando all’esito la decisione sul ricorso. La pronuncia ha quindi natura interlocutoria, finalizzata a garantire il contraddittorio prima di una declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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