Obblighi propter rem e legittimità della revoca per mancata edificazione nel PIP (TAR Puglia n. 938 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le obbligazioni nascenti dalle convenzioni urbanistiche stipulate per l’assegnazione di aree in zone PIP hanno carattere di obbligazioni propter rem e vincolano anche gli aventi causa dell’originario assegnatario che abbiano ricevuto il bene mediante atto pubblico. Tale opponibilità prescinde dalla forma solenne della convenzione quando gli obblighi siano espressamente richiamati nell’atto di trasferimento. La mancata realizzazione dell’investimento produttivo entro i termini, non essendo le mere opere di recinzione idonee ad attuare il permesso di costruire, legittima la revoca dell’assegnazione, restando irrilevante la dichiarazione tardiva di disponibilità ad adempiere, che non integra causa di forza maggiore.

Il Fatto

Il Comune concedeva alla società ricorrente, quale avente causa dell’originaria assegnataria, il lotto n. 15 in zona PIP, autorizzando la costituzione di una società di capitali per la realizzazione di un opificio entro sei mesi. Dopo il rilascio del permesso di costruire e la sola presentazione della segnalazione di inizio lavori per la sistemazione del cantiere con la recinzione in muratura, il Comune avviava il procedimento di revoca dell’assegnazione. La società impugnava il provvedimento di revoca e gli atti conseguenti della nuova procedura di assegnazione dei lotti, deducendo vari vizi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato la tardività del deposito documentale del Comune effettuato fuori dai termini di cui all’art. 73, primo comma, c.p.a., rendendo inutilizzabili i documenti. Nel merito, ha escluso che le prescrizioni della convenzione del 1993 non fossero opponibili alla società, richiamando la natura propter rem delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni urbanistiche, vincolanti anche per gli aventi causa (Cons. Stato, Sez. II, n. 6282/2019).

La Corte ha ritenuto la clausola contrattuale opponibile alla ricorrente perché gli obblighi erano espressamente richiamati nell’atto pubblico di conferimento dell’immobile alla società, rendendo irrilevante ogni questione sulla forma della convenzione. Ha poi giudicato legittimo il provvedimento di revoca, fondato sull’inadempimento dell’obbligo edificatorio e sulla decadenza del permesso di costruire, non potendo le opere di recinzione essere considerate attività attuativa del titolo.

Quanto alla dichiarazione di disponibilità ad adempiere, il TAR l’ha ritenuta tardiva e comunque inidonea a configurare una causa di forza maggiore ex art. 14 della convenzione. Qualificate come generiche e indimostrate le residue censure, la Corte ha derivato la legittimità della determina di approvazione della graduatoria definitiva, impugnata per illegittimità derivata.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti, con spese compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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