Regolamento di modifica dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù e disallineamento con la qualifica degli organi (Cons. Stato n. 416/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di uno schema di regolamento di modifica statutaria, la Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato verifica la coerenza dell’atto regolamentare con la fonte di rango primario, segnalando gli eventuali disallineamenti normativi. L’Amministrazione è tenuta a trasmettere lo schema di decreto alle organizzazioni sindacali quale atto di organizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Costituisce onere dell’Amministrazione illustrare compiutamente l’impatto delle modifiche di natura primaria sulla qualificazione degli organi dell’ente, anche attraverso le relazioni di accompagnamento.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per lo sport e i giovani ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23, concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù. Lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 gennaio 2026.

Le modifiche statutarie sono volte ad adeguare l’assetto ordinamentale dell’ente alle disposizioni introdotte dall’art. 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha qualificato il Presidente del Consiglio di amministrazione anche come Presidente dell’Agenzia, quale organo distinto, sopprimendo la qualificazione del Consiglio di amministrazione quale organo di vertice politico-amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 55 del d.l. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, ha conferito all’Agenzia natura di ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. La novella legislativa ha lasciato invariata la disciplina transitoria affidata al Commissario straordinario.

Quanto al merito, la Sezione rileva che l’Amministrazione non risulta aver provveduto a trasmettere lo schema di decreto alle organizzazioni sindacali, pur avendo dato conto nel preambolo del precedente decreto dell’adempimento dell’informativa sindacale, in adesione alle indicazioni del parere interlocutorio n. 1491 del 4 dicembre 2023. Tale omissione costituisce una carenza procedurale.

Inoltre, la Sezione evidenzia che lo schema di regolamento non apporta modifiche all’art. 7, comma 1, dello Statuto, ove il Consiglio di amministrazione è ancora qualificato quale organo di indirizzo politico-amministrativo. Tale circostanza determina un disallineamento con la norma primaria che ha soppresso la qualifica di organo di vertice politico-amministrativo.

La Sezione ritiene necessario che la relazione illustrativa dia atto dell’impatto della modifica normativa in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, dello Statuto, chiarendo se la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo debba essere attribuita a taluno degli organi dell’Agenzia.

Infine, con riferimento agli aspetti redazionali, la Sezione suggerisce che, all’art. 1, lettera a), le parole “è inserita la seguente” siano sostituite con “è anteposta la seguente”. In conclusione, la Sezione esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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