Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 236 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più necessaria alcuna pronuncia sul merito. L’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio integra la ragione ostativa a una pronuncia di merito e giustifica la declaratoria di improcedibilità. La sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame delle censure e consente la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia la nota con cui il Comune di Cefalù aveva ordinato di non effettuare un intervento edilizio oggetto di SCIA, alternativo al permesso di costruire, unitamente ad alcune deliberazioni consiliari di variante generale al P.R.G. La ricorrente lamentava la modifica della zonizzazione dell’area di proprietà, con conseguente compressione o esclusione dello ius aedificandi.
Nel corso del giudizio, con nota del 31 ottobre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il Comune si era costituito depositando memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente, con la nota del 31 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il dato testuale dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. stabilisce che il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvivano altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
La norma individua dunque una causa di improcedibilità di natura sopravvenuta, che opera sul piano processuale e prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure. Il venir meno dell’interesse alla decisione priva il giudizio del suo presupposto funzionale e rende superfluo l’esame del merito.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile alla luce dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente. La pronuncia si fonda sulla sola declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, senza alcun accertamento sulle questioni di diritto sostanziale relative alla zonizzazione e allo ius aedificandi dedotte in ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione delle spese del giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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