Giudicato sul riconoscimento dell’anzianità di servizio e ottemperanza al Commissario ad acta (TAR Campania n. 3328 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento azionato e l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e condanna la parte resistente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. La tutela ottemperanziale assicura così l’effettività del comando contenuto nel titolo esecutivo, anche mediante la funzione coercitiva indiretta della penalità di mora e il potere sostitutivo del Commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha azionato davanti al TAR Campania la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione Lavoro n. 8112/2017 del 24 novembre 2017, con cui era stato riconosciuto il suo diritto all’anzianità di servizio maturata dall’anno scolastico 1998/1999 all’anno scolastico 2007/2008 quale insegnante di scuola materna di ruolo, ai fini giuridici ed economici, ed erano state liquidate le relative differenze retributive.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nel rapporto, non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare la conformazione, di nominare un Commissario ad acta e di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Dalla documentazione in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sussistono pertanto tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il Commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.

È stata inoltre disposta, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Collegio ha precisato che spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state poste a carico della soccombenza e liquidate nel dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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