Sopravvenuto difetto di interesse e spese di lite: onerosità delle censure fondate (TAR Puglia n. 779 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, intervenuta a seguito dell’adozione di un provvedimento satisfattivo dell’aspettativa del ricorrente, non esime il giudice dall’onere di valutare la fondatezza non pretestuosa delle censure proposte ai fini della regolazione delle spese di lite. In tale evenienza, la soccombenza virtuale della parte resistente, desumibile dalla circostanza che le contestazioni mosse dalla ricorrente coglievano profili reali di criticità della procedura di gara, costituisce titolo idoneo per la condanna al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la procedura di gara aperta indetta dalla ASL per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di convivenza, relativamente al lotto 1, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi compreso il disciplinare di gara e il capitolato tecnico. Con motivi aggiunti, la ricorrente censurava altresì il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di autotutela. In corso di giudizio, l’ASL, a seguito delle impugnative proposte, ha riesaminato in istruttoria l’aggiudicazione disposta e ha dichiarato deserta la gara, motivando in termini di non conformità tecnica delle offerte. La ricorrente ha quindi depositato memoria con cui ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dall’adozione della deliberazione di declaratoria di gara deserta. Sul piano processuale, la fattispecie integra l’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che il provvedimento satisfattivo intervenuto ha determinato il venir meno dell’utilità sostanziale cui la ricorrente aspirava.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto di non limitarsi a una declaratoria secca, valorizzando la portata dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplina la regolazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La norma consente al giudice di derogare al criterio della soccombenza in senso tecnico, dovendo verificare se la condotta della parte resistente abbia dato luogo a un esito comunque satisfattivo, ovvero se le ragioni del ricorrente fossero manifestamente fondate.

Nella specie, il Collegio ha svolto una valutazione prognostica sull’esito del giudizio, valorizzando una pluralità di elementi sintomatici: le contestazioni preventive sui prezzi, la difesa dell’Amministrazione fondata su un’istruttoria mai ostesa, gli errori materiali nella documentazione economica, l’approvvigionamento interinale a un prezzo superiore per almeno un articolo chiave e la successiva dichiarazione di lotto deserto seguita da nuova gara. Da tale sequenza procedimentale è emerso che il contenzioso introdotto dalla ricorrente non era pretestuoso e coglieva profili reali di criticità della procedura.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, in applicazione del principio per cui la fondatezza dei rilievi avanzati nelle impugnative costituisce ragione idonea a giustificare l’integrale ristoro delle spese processuali, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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