Il danno da ritardo nel procedimento di ammissione al Fondo grandi imprese in difficoltà richiede la prova della colpa dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 11119 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo è ricondotta allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il risarcimento presuppone la prova dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’Amministrazione e dell’ingiustizia del danno. I termini procedimentali previsti dal decreto ministeriale per l’accesso al Fondo per le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria decorrono solo da quando l’istanza è completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione, potendo l’Amministrazione richiedere la documentazione occorrente per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e l’affidabilità del richiedente ai fini della restituzione del finanziamento.
Il Fatto
La società ricorrente, grande impresa in temporanea difficoltà finanziaria, presentava ad Invitalia istanza per l’ammissione all’agevolazione prevista dall’art. 37 d.l. n. 41/2021. L’Agenzia rigettava inizialmente la domanda, ritenendo ostativa la stipulazione di un accordo di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. intervenuto prima del 31 dicembre 2019. A seguito di nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero, Invitalia annullava il diniego e ammetteva la società con riserva, richiedendo la produzione del bilancio 2021 approvato senza rilievi. Dopo il perfezionamento dell’istruttoria e la stipula del contratto, il finanziamento veniva erogato nel febbraio 2023. La società, lamentando un ritardo complessivo di 509 giorni, conveniva in giudizio Invitalia e i Ministeri per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in via via crescente fino a oltre 36 milioni di euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle Amministrazioni, attesa l’infondatezza della pretesa risarcitoria. Sul piano sistematico, ha richiamato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021, che riconduce il danno da ritardo allo schema della responsabilità aquiliana, esigendo la prova del dolo o della colpa dell’Amministrazione e dell’ingiustizia del danno.
Quanto al merito, il Tribunale ha escluso che la prima fase istruttoria si sia conclusa oltre i termini, essendo intervenuta nei sessanta giorni previsti dall’art. 9 del d.m. 5 luglio 2021. La questione interpretativa relativa all’accordo di transazione fiscale, oggetto di contrasti giurisprudenziali e di intervento chiarificatore del Ministero, ha indotto il Collegio ad escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Agenzia.
Con riferimento alla successiva attività istruttoria, la richiesta del bilancio 2021 approvato senza rilievi è stata ritenuta necessaria per accertare la continuità aziendale e la ragionevole presumibilità del rimborso integrale del finanziamento, requisito nevralgico ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.l. n. 41/2021. Il Collegio ha precisato che i termini procedimentali decorrono solo da quando l’istanza è completa degli elementi necessari per la valutazione: finché la società non ha prodotto la documentazione richiesta, non potevano decorrere i termini per l’ammissione definitiva e per l’erogazione.
La condotta istruttoria dell’Agenzia è stata pertanto giudicata conforme al dettato normativo, escludendo sia il presupposto soggettivo della colpa sia quello oggettivo dell’ingiustizia del danno. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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