Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1899 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi su sentenza di condanna dell’Amministrazione impone l’esatto soddisfacimento del credito secondo la dimensione che discende dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’azione esecutiva non può essere avviata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le somme quantificate dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ.. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza riconoscergli alcun compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo, passato in giudicato e notificato, non è stato eseguito. Il creditore propone il ricorso chiedendo di ordinare all’Amministrazione il pagamento della somma, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare la resistente alle spese con distrazione ai difensori antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e convertito dalla legge n. 30/1997, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso gli è dovuto, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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