Sopravvenuto nulla osta e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Valle d’Aosta n. 37 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale e perdura fino alla decisione. Se nelle more del giudizio l’Amministrazione rilascia il provvedimento ampliativo richiesto, il ricorso avverso il diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non giustifica il permanere dell’interesse il richiamo alla prevedibile necessità di rivolgersi in futuro alla stessa tipologia di istituto, poiché il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi su un potere non ancora esercitato e su istanze future e solo ipotetiche. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese, coerente con l’esito del giudizio e le ragioni della decisione.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Valle d’Aosta il provvedimento regionale del 9 aprile 2024 che respingeva tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per il distacco transnazionale di altrettanti lavoratori non comunitari. L’istanza era stata presentata il 28 agosto 2023 e il procedimento aveva visto la comunicazione dei motivi ostativi del 15 febbraio 2024, seguita dalle osservazioni della società e dal definitivo rigetto.

La ricorrente ha articolato cinque motivi, deducendo violazione dell’art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003, vizi di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Costituitasi la Regione con l’Ufficio territoriale del Governo, l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more del giudizio tutti e tre i lavoratori avevano ottenuto il nulla osta all’ingresso, tra maggio e giugno 2024, nell’ambito dei decreti flussi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha concentrato l’esame sull’eccezione preliminare, ritenendola assorbente. Le sopravvenienze in fatto allegate dall’Amministrazione risultano confermate dalla stessa ricorrente: i tre lavoratori interessati dal provvedimento impugnato hanno conseguito il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato prima della decisione.

Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia di annullamento priva il ricorso del suo presupposto funzionale, secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio.

Il Tribunale ha poi respinto l’argomento difensivo della ricorrente, che nelle memorie conclusive aveva invocato la prevedibile necessità futura di ricorrere ancora al distacco transnazionale per esigenze di manodopera. Il Collegio ha osservato che l’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale e che non può chiedersi al giudice amministrativo di pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, relativo a istanze future e, nel caso concreto, solo ipotetiche.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate, in ragione dell’esito del giudizio e delle ragioni della decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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