Obbligo del concedente di approvare il progetto esecutivo del concessionario autostradale (TAR Valle d’Aosta n. 38 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concedente è tenuto ad approvare il progetto esecutivo trasmesso dal concessionario autostradale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione, fissato dall’art. 20, comma 11, della convenzione di concessione, e tale termine è interrotto solo dalla richiesta di modifiche o integrazioni al progetto. L’inerzia serbata oltre la scadenza integra silenzio illegittimo e viola il generale obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle istanze dei privati ex art. 2 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine assegnato, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’onere di dimostrare l’avvenuta adozione di atti interruttivi o di giustificare l’inerzia grava sul concedente, anche nel giudizio.

Il Fatto

La società concessionaria, titolare della concessione autostradale relativa a un tratto valdostano, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 10 gennaio 2024, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento dell’impianto di ventilazione meccanica di una galleria ai requisiti del d.lgs. n. 264/2006, attuativo della direttiva in materia di sicurezza delle gallerie della rete trans-europea.

Trascorso il termine convenzionale di novanta giorni senza alcuna determinazione conclusiva né richiesta di integrazioni, la società ha diffidato il Ministero a provvedere con nota del 21 giugno 2024, evidenziando l’urgenza degli interventi e il rischio di sanzioni a proprio carico. A fronte del perdurante silenzio ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione ad adottare la determinazione conclusiva, con contestuale nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la fonte dell’obbligo nell’art. 20, comma 11, della convenzione, che impone al concedente di approvare il progetto definitivo o esecutivo trasmesso dal concessionario entro novanta giorni dalla ricezione. Il termine può essere interrotto solo mediante una richiesta di modifiche o integrazioni al progetto presentato.

Nel caso concreto il progetto è stato trasmesso il 10 gennaio 2024 e il Ministero non lo ha approvato, né ha formulato richieste di modifica: è rimasto silente. Neppure in giudizio il concedente ha dimostrato di avere provveduto o ha esposto ragioni idonee a giustificare l’inerzia serbata sull’istanza del concessionario.

La decisione si fonda sull’art. 2 della legge n. 241/1990, che sancisce il generale obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle istanze dei privati. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa che, su fattispecie analoghe, ha accertato l’obbligo del Ministero di pronunciarsi a fronte di previsioni convenzionali relative all’approvazione dei progetti trasmessi dal concessionario autostradale per opere ricomprese nell’oggetto della concessione (TAR Lazio, ordinanza n. 1245/2024).

Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e condanna il Ministero a pronunciarsi con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Resta la riserva della successiva nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia oltre il termine assegnato. Le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero per soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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