Impianti FER su aree industriali non idonee e insediamento subordinato all’autoconsumo (TAR Basilicata n. 520 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di insediamento di un impianto fotovoltaico a terra su aree a destinazione industriale non idonee è legittimo quando la produzione di energia riferita al lotto non è finalizzata all’autoconsumo dell’impresa istante per una quota pari o superiore all’80%, potendosi destinare al libero mercato solo la residua quota del 20%. L’art. 22-bis d.l. n. 199 del 2021, che qualificava tale installazione come manutenzione ordinaria esente da permessi, è stato abrogato dal d.lgs. n. 190 del 2024 e la disciplina transitoria di cui all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190 del 2024 si applica solo alle procedure per le quali la verifica di completezza documentale risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto. Grava sul proponente, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., l’onere di provare tale presupposto. In un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione idonea a sorreggerlo è sufficiente al rigetto, con assorbimento delle censure avverso gli altri motivi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’amministratore unico di Api Bas ha negato l’insediamento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza 999 KWP, da realizzarsi nell’area industriale di un Comune lucano. Il provvedimento si fondava su tre ragioni: la destinazione urbanistica della porzione di terreno, ricompresa nella zona servizi e attività terziarie del PRG; il contrasto con l’art. 2, comma 3, del disciplinare sull’uso delle aree, che subordina l’installazione fuori dalle aree idonee all’autoconsumo per almeno l’80%; la mancanza del preventivo assenso previsto dall’art. 15 del regolamento per l’assegnazione dei suoli.

La società ha dedotto la violazione dell’art. 22-bis d.l. n. 199 del 2021, assumendone l’applicabilità in forza della disciplina transitoria. Il ricorso, notificato e depositato nel 2025, è stato discusso all’udienza pubblica dopo la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’applicabilità ratione temporis dell’art. 22-bis d.l. n. 199 del 2021, che considerava l’installazione di impianti fotovoltaici su aree industriali come manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi o atti di assenso. La disposizione risulta abrogata dal d.lgs. n. 190 del 2024 a far data dal 31 dicembre 2024.

La ricorrente riteneva di poter comunque invocare la norma previgente in virtù dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190 del 2024, che la rende applicabile alle procedure in corso, intendendosi per tali quelle in cui la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.

La tesi non convince. Il Collegio richiama l’art. 2967 cod. civ. e ribadisce che incombe sul proponente l’onere di provare il compimento di quella verifica. Nel caso di specie l’onere non è stato assolto: la circostanza non è stata provata né allegata. Anzi, dagli atti emergono elementi di segno opposto. Il responsabile del procedimento è stato nominato solo il 13 febbraio 2025, oltre l’abrogazione, con la conseguenza che prima di tale data nessuna attività istruttoria era stata svolta. In pari data è stato reso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, fondato anche sulla mancata comunicazione in ordine al diritto di prelazione di Api Bas. La società, inoltre, aveva chiesto un incontro per una definizione consensuale e sollecitato la conclusione dell’iter.

Esclusa l’applicazione della disciplina previgente, emerge con piena valenza ostativa il motivo di diniego costituito dal contrasto con l’art. 2, comma 3, del disciplinare approvato con DGR n. 576 del 2024, non impugnato. La norma consente nuovi impianti FER fuori dalle aree idonee solo se la produzione è finalizzata all’autoconsumo dell’impresa per almeno l’80%. Rispetto a tale ragione la ricorrente nulla ha dedotto.

Il Collegio ricorda infine che, trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione espressa per sorreggerlo: il rigetto delle doglianze avverso uno dei motivi rende superfluo l’esame degli altri, con assorbimento delle censure residue. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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