Sorveglianza, inammissibilità de plano solo per istanza identica (Cass. pen. Sez. I n. 10790 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sorveglianza, la dichiarazione di inammissibilità de plano dell’istanza, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è ammessa solo quando la richiesta sia identica, per oggetto ed elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, senza alcun apprezzamento discrezionale di merito. La preclusione che ne deriva non è assoluta e definitiva, ma opera rebus sic stantibus: essa non copre i fatti o le questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione, ivi compresi gli elementi preesistenti dei quali il giudice non abbia tenuto conto. Ne consegue che, in presenza di un novum, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può pronunciare l’inammissibilità e la delibazione di fondatezza va riservata al Collegio in sede camerale.

Il Fatto

Con decreto il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza con cui il condannato chiedeva l’ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà, sul rilievo che si trattava di mera riproposizione di analoga istanza già respinta.

Avverso il decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la nuova istanza non era identica alla precedente, perché introduceva, in via alternativa, la richiesta di semilibertà, mai formulata prima, e un diverso apparato giustificativo: la certificazione del rapporto di parentela, in precedenza sconosciuto ai giudici. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal modello procedimentale dell’art. 666 cod. proc. pen., che rinvia alle forme dell’udienza camerale con partecipazione delle parti. Il comma 2 configura un’eccezione a tale regola generale: la decisione di inammissibilità, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, quando la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

Poiché si tratta di eccezione al contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità ne ha ricostruito in termini tassativi e rigorosi le condizioni. La richiesta deve essere identica per oggetto ed elementi giustificativi ad altra già rigettata; la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito né alcun apprezzamento discrezionale (Sez. I n. 32279 del 2018; Sez. I n. 53017 del 2014; Sez. I n. 35045 del 2013).

La regola dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si inquadra nel divieto di bis in idem e dà luogo a una preclusione allo stato degli atti, non a un giudicato in senso proprio. Il provvedimento divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non in maniera assoluta, ma rebus sic stantibus: nuove istanze sono ammissibili quando si fondano su nuovi elementi, intendendosi per tali non solo quelli sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella decisione precedente (Sez. I n. 19358 del 2016).

Nel caso concreto il ricorso è fondato. Il condannato aveva introdotto elementi di novità: la richiesta di semilibertà, mai prima formulata, e il rapporto di parentela addotto a giustificazione della ritenuta contiguità ad ambienti mafiosi. Il potere di rilevare senza contraddittorio l’inammissibilità per difetto delle condizioni di legge è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. I n. 31999 del 2006); la delibazione di fondatezza nel merito va riservata al Collegio. Il decreto è stato pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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