Confisca per fatture inesistenti solo se motivata su prezzo o profitto (Cass. pen. Sez. III n. 28849 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca la mancata o meramente apparente motivazione sull’applicazione della confisca, trattandosi di ipotesi di illegalità della misura di sicurezza rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Quando la misura non è oggetto dell’accordo tra le parti, la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. Con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione. È nulla, per motivazione solo apparente, la confisca che non precisi se la somma costituisca prezzo o profitto.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa per i reati di cui agli art. 416 cod. pen. e all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, riconoscendo l’attenuante dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la continuazione. Ha inoltre disposto la confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, anche per equivalente, fino a concorrenza di euro 113.000 e della somma residua di euro 80.900 riferibile a una società.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la carenza di motivazione sulla confisca. Il ricorrente aveva rinunciato a ogni pretesa sulle somme in sequestro e aveva integralmente adempiuto al debito fiscale, attingendo dalle somme sequestrate; non vi sarebbe stato spazio, dunque, per confiscare ulteriori importi, in assoluto difetto di prova della pertinenzialità delle somme ai reati giudicati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso. In tema di patteggiamento è ammissibile l’impugnazione che deduca la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca, poiché questa costituisce ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Richiamando le Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, il Collegio ricorda che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ove la misura sia stata oggetto dell’accordo; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie la misura non è oggetto dell’accordo: la rinuncia contenuta nell’accordo non produce alcun effetto, trattandosi di confisca obbligatoria.
Nel merito, la motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente. I reati per i quali è stato applicato il sequestro preventivo a fini di confisca sono costituiti da fatti sussunti nell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. La sentenza non precisa se la somma confiscata sia il prezzo o il profitto dei reati, categorie non sovrapponibili. Il Collegio ribadisce la distinzione: il profitto è il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall’illecito; il prodotto è il risultato empirico; il prezzo è il compenso dato o promesso come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito (Sez. F. n. 44315 del 12/09/2013; Sez. Un. n. 13793 del 26/09/2024).
Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, e non il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l’emittente non può concorrere per il regime derogatorio dell’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 (Sez. III n. 34202 del 16/09/2025; Sez. III n. 43952 del 05/05/2016). Il principio solidaristico resta valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.
Il Collegio censura infine la confisca della somma residua rinvenuta presso una banca estera e riferibile a una società, senza alcuna puntualizzazione sul titolo. La illegittimità della previsione che statuisce la confisca ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Giudice del rinvio accerti se il ricorrente abbia conseguito un compenso o un guadagno in correlazione con l’emissione delle fatture e a quanto ammonti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso