Inammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VI n. 22613 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., perché, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, procedendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena applicata al ricorrente in complessivi anni tre e mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, in continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena.
La Corte ribadisce il perimetro dell’impugnazione nel concordato in appello. Una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, in forza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Ne deriva che il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., richiamando sul punto Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018, Rv. 274522-01.
Quanto all’ammissibilità del ricorso in cassazione, essa è circoscritta ai soli motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il Collegio richiama Sez. I n. 944 del 23.10.2019, dep. 2020, Rv. 278170-01 e Sez. II n. 22002 del 10.04.2019, Rv. 276102.
Nel caso concreto il ricorrente si è doluto della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto alla qualificazione giuridica e alla determinazione della pena, i motivi sono solo formalmente denunciati e non prospettano profili che si traducano nella illegalità della sanzione inflitta.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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