Morte dell’imputato dopo ricorso annulla senza rinvio le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 27560 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione determina l’estinzione del rapporto processuale e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della relativa causa nel dispositivo. Il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando dagli atti emergano, in modo incontestabile, circostanze percepibili ictu oculi idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la commissione da parte dell’imputato. In tal caso la valutazione giudiziale si riduce alla mera constatazione della causa di proscioglimento. La morte intervenuta prima del passaggio in giudicato comporta altresì la cessazione del rapporto processuale civile nel processo penale, con caducazione ex lege delle statuizioni civili di condanna.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 388, primo, secondo e quinto comma, cod. pen. e di cui all’art. 612, primo e secondo comma, cod. pen., confermando anche le statuizioni civili relative al delitto di sottrazione di cose pignorate. Secondo l’accertamento di merito, nel contesto di una controversia civile l’imputato avrebbe minacciato la controparte e alienato una propria autovettura per sottrarla al pignoramento.
Il ricorrente aveva proposto tre motivi, lamentando vizi di motivazione sulla minaccia, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto dell’elemento psicologico quanto all’art. 388 cod. pen. Nelle more del giudizio di legittimità l’imputato è deceduto; il difensore ha chiesto l’annullamento senza rinvio per morte dell’imputato, con revoca delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto del certificato di morte acquisito agli atti, dal quale risulta il decesso dell’imputato successivamente alla proposizione del ricorso. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la morte dell’imputato, sopraggiunta dopo il ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della causa estintiva nel dispositivo, trattandosi di causa preclusiva di ogni pronuncia nel merito.
Il Collegio richiama i precedenti di legittimità che hanno affermato tale regola, tra cui Sez. 4, n. 16819 del 2022, Sez. 5, n. 10696 del 2021, Sez. 3, n. 23906 del 2016, Sez. 1, n. 24507 del 2010 e Sez. U, n. 49783 del 2009.
Viene poi precisato il limite a tale regola: il giudice può pronunciare proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando dagli atti emergano, in modo incontestabile, circostanze percepibili ictu oculi, idonee a escludere il fatto, la sua rilevanza penale o la commissione da parte dell’imputato. In tale evenienza la valutazione si riduce alla mera constatazione della causa di proscioglimento, come affermato da Sez. U, n. 35490 del 2009 e da Sez. 6, n. 12501 del 2026.
Nel caso concreto la Corte esclude che ricorra tale evenienza: dalla ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado non emergono elementi dai quali ricavare in modo non controvertibile l’insussistenza del fatto, il difetto di dolo o l’estraneità dell’imputato. Senza potersi pronunciare sul merito dei motivi, prende atto dell’estinzione dei reati per morte dell’imputato e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Quanto alle statuizioni civili, la Corte osserva che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, richiamando Sez. 3, n. 18021 del 2024 e altri precedenti conformi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità