Richiesta pena sostitutiva in appello tardiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 16307 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata per la prima volta dall’imputato nel giudizio di appello quando il processo pendeva in primo grado alla data del 30.12.2022, di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. La disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 deve essere interpretata nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui il processo pendeva alla data indicata: l’imputato è onerato a presentare tempestivamente l’istanza nel grado pendente, pena la sua inammissibilità, non potendo recuperarla nel giudizio di gravame se non come motivo di impugnazione avverso l’eventuale rigetto della richiesta proposta in primo grado. A seguito della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 31/2024, l’imputato non può neppure dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di proporre d’ufficio l’applicazione delle pene sostitutive.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990, ravvisando il vincolo della continuazione con un reato già giudicato con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per la ritenuta tardività dell’istanza di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa in sede di discussione conclusiva; e la violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto l’aggravante contestata ostativa alla concessione della pena sostitutiva richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese dalla Corte di merito, con valore assorbente rispetto all’ulteriore deduzione.
Il giudice di legittimità ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è tardiva la richiesta di applicazione delle pene sostitutive formulata per la prima volta in appello, quando il processo pendeva in primo grado al 30.12.2022. La disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 va intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data di entrata in vigore della riforma.
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado, definito con sentenza dell’8.5.2024, era pendente quando già era in vigore la disciplina più favorevole sulle pene sostitutive, sin dal 30.12.2022. L’imputato, tuttavia, non aveva richiesto di essere ammesso a tali forme di espiazione della pena innanzi al Tribunale, avendo invocato l’applicazione delle pene sostitutive solo per la prima volta in appello.
La Corte ha precisato che, nel corso del giudizio di gravame, la richiesta avrebbe potuto essere presentata esclusivamente sotto forma di motivo di impugnazione volto a contestare l’eventuale decisione di rigetto adottata in primo grado. L’orientamento è stato ritenuto aderente al tenore letterale della disciplina transitoria e ispirato a criteri logici stringenti, dai quali non si individua ragione per discostarsi. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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