Nessuna nullità se il giudice omette l’avviso sulla pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. I n. 3398 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale. L’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. L’accertamento delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede nei confronti dell’imputato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso nel 2021. Il giudice di secondo grado, nel confermare la decisione, non ha dato corso alla richiesta del consenso alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva diversa da quella pecuniaria.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per errata applicazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 legge n. 689 del 1981, nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione, dolendosi del fatto che il giudice, anziché valutare gli effetti rieducativi e preventivi della pena sostitutiva, avesse desunto il mancato rispetto delle prescrizioni dai precedenti penali, a suo avviso non gravi perché alcune condanne erano state espiate in regime di detenzione domiciliare o affidamento in prova con pieno rispetto dei limiti imposti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione dell’omesso avviso relativo alla possibilità di applicare una pena sostitutiva. L’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2023, prevede che, quando la pena detentiva applicata sia contenuta nei quattro anni, il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, avvisa le parti della possibilità che sia disposta una pena sostitutiva tra quelle previste dall’art. 53 legge n. 689 del 1981.
La norma non prevede alcuna sanzione per il caso in cui il giudice ometta di procedere in tal senso, né tale omissione configura una delle nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen. La possibilità di avvisare le parti dopo la lettura del dispositivo è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, tenuto in prima battuta a verificare se ricorrano le condizioni per la sostituzione.
Sul punto la Corte richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso l’applicazione della pena sostitutiva, sicché l’omessa formulazione dell’avviso non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. I n. 2090 del 12.12.2023, dep. 2024, Rv. 285710-01).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha esplicitato con motivazione adeguata le ragioni del diniego, osservando che, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. richiamati dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 e in particolare della capacità a delinquere desunta dai plurimi precedenti, non poteva farsi affidamento sul rispetto delle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, né sussistevano i presupposti per la pena pecuniaria, inidonea alla rieducazione e alla prevenzione.
La Corte ricorda infine che l’accertamento sulla sussistenza delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. I n. 35849 del 17.05.2019, Rv. 276716-01). La motivazione resa dalla Corte territoriale, coerente ed esente da palesi illogicità, non è sindacabile; il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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