Notifica al difensore e mancato interesse all’impugnazione della pena (Cass. pen. Sez. 6 n. 16592 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce adempimento legittimo, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore di fiducia qualora l’imputato, già dichiarato contumace o irreperibile, non sia stato reperito nel domicilio dichiarato in sede di interrogatorio di convalida. La mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato non è deducibile in cassazione quando la notifica sia stata eseguita nelle forme di legge e non vi sia prova dell’interruzione del rapporto fiduciario con il difensore, essendo legittimamente presumibile che quest’ultimo abbia informato l’assistito. È, inoltre, inammissibile per carenza di interesse, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso avverso la determinazione della pena quando il giudice di appello abbia irrogato il minimo edittale, ridotto per la diminuente del rito abbreviato, non potendo l’impugnante conseguire alcun risultato pratico favorevole all’esito di un eventuale giudizio di rinvio.
Il Fatto
L’imputato, tratto in arresto in flagranza del delitto di evasione, veniva giudicato con rito abbreviato dal Tribunale, che lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione, esclusa la recidiva contestata. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena nella medesima misura di otto mesi di reclusione, previa esclusione delle attenuanti generiche.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità del giudizio di appello per mancata notifica del decreto di citazione all’imputato e per la mancata prova della sua conoscenza effettiva del processo; con il secondo motivo, il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, irrogata in misura identica a quella inflitta in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha precisato che, in sede di legittimità, è ammesso l’esame diretto degli atti processuali allorché sia censurata la violazione di una norma processuale. Nel caso di specie, l’atto di citazione in appello era stato ritualmente notificato presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’imputato non era stato reperito nel domicilio dichiarato in sede di convalida. Tale procedura è pienamente conforme alla legge, sicché la corte territoriale ha legittimamente proceduto alla trattazione cartolare dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 23-bis, d.l. n. 137/2020, non essendovi stata richiesta di discussione orale.
Quanto alla dedotta mancata conoscenza effettiva del processo, la censura è stata giudicata generica e infondata: la notifica al difensore di fiducia, in assenza di elementi che inducano a ritenere interrotto il rapporto professionale, consente di presumere che il difensore abbia garantito all’assistito piena conoscenza della pendenza del giudizio di appello.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La corte, applicando i principi costantemente affermati dalle Sezioni Unite (n. 28911 del 2019, Massara), ha rilevato che il ricorrente non può dolersi di una statuizione che, avendo il giudice di appello irrogato il minimo edittale (un anno di reclusione) ridotto per la diminuente di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non potrebbe comunque essere modificata in senso più favorevole all’esito di un eventuale giudizio di rinvio. L’impugnazione non è, infatti, uno strumento volto a conseguire la mera esattezza teorica della decisione, ma è subordinata alla possibilità di ottenere un risultato pratico vantaggioso per l’impugnante, come già chiarito dalle Sezioni Unite (n. 10372 del 1995, Serafino).
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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