Necessità non scusa violazione ordinanza per movimentazione bovini (Cass. pen. Sez. 3 n. 1897 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito. Essa non può essere applicata a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico o da difficoltà contingenti, qualora al pericolo possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. In tema di reati colposi e contravvenzionali, la deduzione del travisamento della prova nel giudizio di legittimità richiede l’allegazione compiuta dell’atto specifico che si assume travisato, essendo la cognizione della Corte limitata alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, senza possibilità di rilettura o re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di cui agli artt. 56 e 500 cod. pen. per aver tentato di diffondere la brucellosi mediante la movimentazione di bovini infetti dal Comune di Enna al Comune di Cesarò, nonché per la violazione dell’ordinanza sindacale che ne vietava la movimentazione, ai sensi degli artt. 61 n. 2 e 650 cod. pen..
Avverso la sentenza di conferma della Corte di appello di Caltanissetta, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato su sette motivi. Con il secondo motivo nega l’esistenza del focolaio di brucellosi, richiamando le analisi negative e le difficoltà legate alle condizioni climatiche, mentre con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità. Con gli altri motivi contesta il diniego delle attenuanti generiche, la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e le statuizioni civilistiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso fosse manifestamente infondato. Con riferimento al secondo motivo, concernente la ricostruzione fattuale della vicenda, ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del travisamento della prova impone al ricorrente di allegare con compiutezza l’atto travisato, essendo la cognizione del giudice di legittimità limitata alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, senza possibilità di rilettura nel merito.
I giudici di legittimità hanno ricostruito l’iter procedimentale, evidenziando come, dopo il sequestro fiduciario dei capi di bestiame disposto dal Sindaco a seguito della constatazione del focolaio di brucellosi, i successivi controlli dell’ASP avessero dapprima suggerito un parere favorevole alla movimentazione, poi revocato in seguito a ulteriori sopralluoghi. Nonostante la mancata autorizzazione, i bovini erano stati trasferiti in violazione dell’ordinanza, sottraendosi ai controlli sanitari programmati. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse confutato sotto il profilo tecnico la correttezza delle procedure seguite dai veterinari, i quali avevano spiegato la necessità di molteplici controlli prima della revoca del sequestro.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la configurabilità dello stato di necessità, in quanto il ricorrente nulla aveva allegato in ordine all’assoluta impossibilità di tenere il comportamento alternativo lecito indicato dall’autorità sanitaria, consistente nell’alimentare il bestiame con foraggio secco e acqua. L’esimente, infatti, non può trovare applicazione quando il pericolo sia altrimenti scongiurabile con condotte non penalmente rilevanti.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondati anche i motivi concernenti l’esclusione della circostanza aggravante teleologica, la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale fornito una motivazione completa e immune da censure, evidenziando la gravità della condotta consistita nella movimentazione di una mandria di cento bovini per un lungo percorso, con elevatissima esposizione a pericolo. Ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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