Sospensione dell’archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro stagionale per vizio motivazionale e decadenza del potere (TAR Puglia, Sez. III, ord. n. 19 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, è illegittima l’archiviazione di un’istanza di nulla osta al lavoro stagionale quando il provvedimento finale risulti contraddittorio rispetto al preavviso di revoca, che non aveva segnalato l’irregolarità poi posta a fondamento del diniego. La mancata o tardiva trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente non può essere addebitata al lavoratore straniero, atteso che l’obbligo di caricamento sul portale è riconducibile al datore di lavoro. L’Amministrazione non può, inoltre, fondare il provvedimento di archiviazione su carenze, come la mancata attestazione dell’idoneità alloggiativa, non indicate nel provvedimento stesso né nel preavviso, violando il principio di corrispondenza tra il contenuto dell’atto e le ragioni poste a base della decisione.

Il Fatto

Un lavoratore straniero impugnava il provvedimento con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto l’archiviazione dell’istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale. A fondamento del diniego, l’Amministrazione aveva indicato la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo un vizio di motivazione per contraddittorietà con il preavviso di revoca e l’assenza di responsabilità in capo al lavoratore per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella sommaria delibazione della fase cautelare, ha ritenuto fondata la censura relativa alla discrepanza tra il preavviso di revoca e il successivo provvedimento di archiviazione. Nel preavviso non risultava menzionata alcuna irregolarità riguardante il deposito del contratto di soggiorno, mentre il provvedimento finale fondava l’archiviazione proprio su tale mancanza. Il Collegio ha evidenziato che il datore di lavoro aveva caricato sul portale il contratto sottoscritto con firma digitale una settimana prima della notifica del preavviso, ingenerando nelle parti private la fondata aspettativa circa la regolarità della procedura.

La Corte ha inoltre precisato che il ritardo nella trasmissione del contratto non può ascriversi alla responsabilità del lavoratore, trattandosi di adempimento riconducibile al datore di lavoro. Sotto il profilo motivazionale, il TAR ha rilevato che la mancata attestazione dell’idoneità alloggiativa, indicata solo nella relazione della Prefettura successiva al ricorso, non risultava evidenziata nel provvedimento di archiviazione impugnato, con conseguente carenza di istruttoria e motivazione.

Ritenuta sussistente la sussistenza del danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 22 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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