Obbligo di esecuzione del giudicato in ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lazio n. 11266 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza la domanda di esecuzione del giudicato va accolta quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima di proporre ricorso. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, sicché l’allegato inadempimento determina l’accoglimento della pretesa. L’obbligo di dare esecuzione al giudicato è imposto all’Amministrazione, con la nomina fin da ora di un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3865/2025 che accertava il suo diritto a usufruire per l’anno scolastico 2023/2024 della Carta Elettronica del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015), condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla per un valore di € 500,00. Non avendo ricevuto ottemperanza, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato, notificato ai fini esecutivi. Il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la regolare passata in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma e la sua notifica all’Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, necessario per la proposizione del ricorso in ottemperanza. Ha inoltre confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine all’esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento, richiamando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), la pretesa è stata accolta. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin da ora il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione. Non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a eventuale successiva valutazione su istanza di parte.
Il Collegio, considerato il notevole numero di ricorsi simili e la criticità dovuta all’inerzia dell’Amministrazione, ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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