Ferie non godute del militare: compenso sostitutivo e fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 20 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di un provvedimento di diniego parziale della monetizzazione delle ferie non godute da parte di un militare in congedo, la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto può essere adeguatamente soddisfatta attraverso la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., quando l’oggetto del giudizio riguardi la spettanza di un trattamento economico e non sussistano esigenze di urgenza tali da richiedere una tutela anticipata. In tale evenienza, il Tribunale amministrativo può limitarsi a definire la fase cautelare con la fissazione dell’udienza di discussione nel merito, senza necessità di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, e con compensazione delle spese della fase incidentale.
Il Fatto
Il ricorrente, un ex vice brigadiere della Guardia di Finanza in congedo, aveva presentato in data 07.08.2024 una domanda intesa ad ottenere la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2022, 2023 e 2024, per complessivi 81 giorni. L’Amministrazione finanziaria, con il provvedimento definitivo del 25.09.2025, aveva riconosciuto il diritto al pagamento sostitutivo per soli 13 giorni relativi all’anno 2024, rideterminati in 23 giorni effettivi, rigettando quindi la richiesta per la restante parte.
Avverso tale atto, nonché avverso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la nota di trasmissione, il militare aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e l’accertamento del diritto al corretto conteggio e alla effettiva liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non godute.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026, ha valutato la domanda cautelare alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora, considerando la natura strettamente economica della controversia.
Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, in considerazione dell’oggetto del giudizio. Ciò in quanto, trattandosi di una controversia relativa alla spettanza di un trattamento economico, l’interesse dedotto in giudizio non presentava un’urgenza tale da richiedere una tutela anticipata in sede cautelare, ben potendo la questione essere definita con la decisione nel merito.
Conseguentemente, la Sezione Terza ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica del 18 novembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso, compensando le spese della presente fase cautelare. Ha, infine, disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti, nonché l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
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Nota della Redazione
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