Il payback sui dispositivi medici non lede l’affidamento e il provvedimento regionale di ripiano è devoluto al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13781 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur se determinato in via sopravvenuta e retroattiva, non lede il principio del legittimo affidamento, essendo il sistema noto alle imprese fornitrici sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, sia nella misura delle quote di ripiano sia nei criteri di ripartizione. Nell’ambito di tale procedimento, l’attività demandata alle Regioni e Province autonome di individuazione delle aziende fornitrici e di quantificazione degli importi dovuti ha natura meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità e non implicante spendita di potere autoritativo; conseguentemente, la relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti statali e regionali, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e il decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui era stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per le annualità 2015-2018. La società ha dedotto l’illegittimità propria degli atti, l’incostituzionalità dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e la violazione di principi eurounitari, quali il legittimo affidamento e la libertà d’impresa, nonché vizi di violazione dell’evidenza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo del c.d. payback, rinviando ai propri precedenti, e ha escluso la lesione del legittimo affidamento: già dall’entrata in vigore della norma del 2015 le imprese erano edotte dell’esistenza di un tetto di spesa nazionale al 4,4% e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, sia per le quote (40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% per il 2017 e 2018) sia per i criteri di riparto, con la conseguenza che ogni rischio da fornitura eccessiva era prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
Sul difetto di trasparenza, i giudici hanno evidenziato che il decreto ministeriale di certificazione ha indicato chiaramente i dati e la metodologia di calcolo dello scostamento, basati sulla voce di costo “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE; né poteva pretendersi un contraddittorio generalizzato, che avrebbe realizzato una inammissibile cogestione della spesa. Quanto al computo, il Collegio ha richiamato la nozione legale di fatturato al lordo dell’IVA, gravando l’imposta sullo Stato e sulle Regioni quali consumatori finali.
Richiamata la sentenza Corte cost. n. 140 del 2024 per escludere i profili di incostituzionalità e la violazione della Carta di Nizza, il TAR ha precisato che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza alterare l’esito delle gare né rimodulare i contratti, essendo rimasto indimostrato un eccessivo sacrificio dei margini di utile.
In accoglimento dell’eccezione sollevata, la sentenza ha infine dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione del decreto regionale di ripiano. L’atto, ancorché formalmente definito “provvedimento”, costituisce espressione di attività interamente vincolata, nella quale la Regione verifica la coerenza dei dati contabili e compila un elenco di aziende e importi già determinati a monte da norme e atti statali. Ne deriva un rapporto paritario tra Amministrazione e impresa, incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, potendo la causa essere riassunta nel termine di tre mesi ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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