Ricorso improcedibile su sospensione attività per rumore respinti motivi rilievi ARPA (TAR Lazio n. 1352 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accerta la sopravvenuta conformità dell’attività alle prescrizioni acustiche di settore esaurisce stabilmente, e non in via interinale, gli effetti del precedente provvedimento di sospensione dell’attività, sicché il ricorso proposto avverso quest’ultimo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non impedisce lo scrutinio nel merito dei motivi aggiunti avverso gli accertamenti tecnici, giacché il risanamento acustico compiuto al solo fine di proseguire l’attività non integra acquiescenza. Nel giudizio sul superamento del valore limite differenziale di immissione, la discrezionalità tecnica dell’autorità accertatrice è sindacabile solo per violazione del principio di ragionevolezza; il margine di incertezza della misura non può ampliare il limite notturno e il tempo di misura è rimesso alla valutazione del tecnico.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali siti in Roma. A seguito della segnalazione di alcuni vicini per il rumore prodotto dall’impianto sonoro in orario notturno, ARPA Lazio ha eseguito rilievi fonometrici e redatto un rapporto di prova che ha riscontrato un livello di immissione differenziale a finestre chiuse di 4,5 dB(A) a fronte del limite di 3 dB(A).
Il Dipartimento competente di Roma Capitale ha invitato la società a presentare un piano di risanamento acustico. Il piano è stato presentato, ma le verifiche post operam non sono state eseguite presso l’abitazione monitorata, perché l’accesso è stato negato, né in altri siti ritenuti acusticamente equivalenti. La determinazione dirigenziale del 10 novembre 2022 ha quindi disposto la sospensione dell’attività fino alla ricezione della comunicazione di avvenuto risanamento. La società ha impugnato tale provvedimento ed è poi intervenuta la sua sospensione dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità formulata da Roma Capitale. La qualificazione dell’atto amministrativo dipende dal suo effettivo contenuto e dagli effetti prodotti, non dal nomen juris. Il provvedimento del 14 dicembre 2022 non ha natura interinale: muove dal rilievo che la documentazione di risanamento attesta la conformità dell’attività alle normative di settore, con il rientro dei livelli acustici nei limiti. Non residuava alcun accertamento da compiere. Il provvedimento impugnato ha perciò esaurito stabilmente i propri effetti per il mutamento della situazione di fatto.
La declaratoria di improcedibilità non osta allo scrutinio dei motivi aggiunti. La società ha eseguito il risanamento per poter proseguire l’attività, senza riconoscere la violazione contestata, come dichiarato nell’atto. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’acquiescenza richiede un comportamento chiaro e inequivoco, incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento; non basta la condotta di riduzione del pregiudizio. Persiste dunque l’interesse alla decisione.
Nel merito, il primo motivo non è condiviso. La tesi della ricorrente vorrebbe correggere il calcolo del livello differenziale applicando il margine di incertezza a favore dell’attività, così portando il limite a 4,5 dB. Tale esito contrasta con il valore limite differenziale fissato rigidamente in 3 dB per il periodo notturno e con la finalità di tutela dall’inquinamento acustico della disciplina di settore. Va seguita l’interpretazione praticata dall’Amministrazione, utile al raggiungimento dello scopo della normativa.
Anche il secondo motivo è disatteso. La normativa tecnica ammette un solo tempo di misura e non impone, per le sorgenti instabili, un tempo superiore a cinque minuti, così tollerandone anche uno inferiore. L’applicazione concreta è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’autorità accertatrice, sindacabile soltanto ove risulti violato il principio di ragionevolezza. L’operato di ARPA Lazio non deborda in irragionevolezza, essendosi attenuto alla normativa tecnica con attendibile motivazione. Il ricorso è improcedibile, i motivi aggiunti sono respinti e le spese sono compensate tra tutte le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.