Il punteggio aggiuntivo spetta solo se la graduatoria è pubblicata (TAR Emilia-Romagna n. 922 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il punteggio aggiuntivo previsto dall’Allegato B) al DM 205/2023 per il candidato che abbia conseguito l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto spetta solo a condizione che il precedente concorso si sia già concluso, mediante pubblicazione della relativa graduatoria, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al nuovo concorso. Il mero superamento delle prove, ancorché intervenuto prima di tale scadenza, non è sufficiente laddove la procedura concorsuale non si sia ancora perfezionata con l’accertamento da parte dell’Amministrazione dei vincitori e degli eventuali idonei non vincitori. La conclusione del precedente concorso è presupposto necessario per l’attestazione dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, e per l’attribuzione del punteggio premiale, come confermato dalla struttura della domanda di partecipazione che richiede l’indicazione della data e dell’ufficio di pubblicazione della graduatoria.
Il Fatto
Un candidato ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la classe di concorso AB25, bandito con D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, chiedendo la valutazione, tra gli altri titoli, dell’abilitazione conseguita per avvenuto superamento delle prove del precedente concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020. Non essendovi nella domanda una sezione dedicata, il candidato ha inviato al Ministero un’integrazione e, dopo la prova scritta, ha trasmesso alla Commissione l’attestato di superamento del concorso precedente. All’esito delle prove, il ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 212, ma non è stato incluso nella graduatoria definitiva di merito approvata dall’USR Emilia-Romagna, né nelle successive graduatorie di rettifica, in quanto non gli sono stati riconosciuti i 12,5 punti aggiuntivi previsti per il titolo in discussione. Il candidato ha quindi impugnato i decreti di approvazione della graduatoria, deducendo violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondata l’interpretazione della lex specialis proposta dal ricorrente. La disposizione dell’Allegato B) al DM 205/2023 attribuisce il punteggio premiale al candidato in caso di “inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario”, ma il riferimento a un concorso “precedente” deve intendersi a un concorso già concluso con la pubblicazione della relativa graduatoria alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al nuovo concorso.
Ad avviso del Collegio, ritenere sufficiente il mero superamento delle prove, a prescindere dalla conclusione del procedimento, determinerebbe una disparità di trattamento tra i candidati: sarebbero avvantaggiati coloro che, per la calendarizzazione delle prove orali, hanno potuto sostenerle prima della scadenza del termine, rispetto a quelli che non vi hanno potuto partecipare per il solo fatto di essere stati convocati successivamente dall’Amministrazione. Tale interpretazione è confermata dall’art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, che demanda all’Ufficio Scolastico Regionale competente l’attestazione dell’abilitazione, presupponendo tale attestazione la conclusione della procedura concorsuale, nonché dalla struttura della domanda di partecipazione (sezione B.4.1) che richiede l’indicazione della data e dell’ufficio di pubblicazione della graduatoria.
Nel caso di specie, la graduatoria del concorso bandito con D.D. n. 499/2020 è stata pubblicata il 18.06.2024, successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda del nuovo concorso, fissato al 09.01.2024. Ne consegue che l’Amministrazione ha legittimamente negato il riconoscimento dei 12,5 punti aggiuntivi.
Il Tribunale ha infine dichiarato infondate le ulteriori censure di difetto di motivazione, di istruttoria e di violazione del contraddittorio, stante la natura vincolata della decisione ministeriale, e ha compensato le spese di lite per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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