Sospensione cautelare degli effetti della determinazione ADM per complessità delle questioni e applicabilità del d.lgs. n. 141/2024 (TAR Puglia n. 199 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è disposta quando il pregiudizio dedotto e la complessità delle questioni di diritto sottese al gravame – che richiedono approfondimento proprio della fase di merito – rendono opportuna una decisione che preservi la res adhuc integra. La delicatezza della vicenda fattuale e giuridica, ivi compresa l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 141/2024, abrogativo dell’art. 5, l. n. 50/1994, giustifica l’interinale accoglimento dell’istanza, senza delibazione definitiva sul fumus boni iuris, demandata alla trattazione di merito.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione direttoriale ADM del 20.01.2026, unitamente alla contestazione presupposta notificata a mezzo PEC il 29.10.2025 e agli atti connessi. La vicenda trae origine da un procedimento avviato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata, i cui esiti erano stati recepiti nel provvedimento gravato. La società deduceva l’illegittimità degli atti, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla loro immediata esecuzione. Le Amministrazioni statali si costituivano in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha incentrato la decisione cautelare sulla natura del pregiudizio dedotto e sulla necessità di garantire una decisione di merito re adhuc integra. Ha quindi valorizzato la complessità della vicenda fattuale e giuridica, che impone un ulteriore approfondimento proprio nella sede di merito, con specifico riguardo all’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 141/2024, la cui portata abrogativa dell’art. 5, l. n. 50/1994 non è stata delibata in via definitiva in questa fase.

La delicatezza delle questioni sottese al gravame ha indotto il Collegio a disporre l’interinale sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, senza che ciò presupponga un accertamento pieno del fumus boni iuris. Tale esito risulta funzionale a evitare che, medio tempore, si producano conseguenze pregiudizievoli irreversibili in capo alla ricorrente, prima che il giudizio di merito possa definire compiutamente il quadro normativo ed applicativo di riferimento.

Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e fissando per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica utile del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha infine disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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