Foglio di via obbligatorio annullato per unicità e non offensività dell’episodio contestato (TAR Lombardia n. 791 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appartenenza del soggetto alle categorie di pericolosità di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione del foglio di via obbligatorio. La misura presuppone, oltre a tale requisito, una pericolosità effettiva ed attuale, espressa in un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, provate, significative e concludenti. Un unico episodio, privo di connotati di offensività e smentito dal compendio probatorio, non può sorreggere la misura in assenza di ulteriori elementi indizianti di pericolosità sociale. Il provvedimento del questore deve recare motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 giugno 2025 con cui il Questore di Brescia gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale entro 48 ore, inibendogli di farvi ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione. La misura è stata adottata ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 d.lgs. n. 159/2011, in ragione della ritenuta pericolosità sociale dell’interessato, ricondotto alle categorie dei soggetti dediti ad attività delittuose.
Il presupposto è la partecipazione del ricorrente, quale co-organizzatore, a una manifestazione di protesta non preavvisata tenutasi il 9 giugno 2025 nella piazza principale della città, mentre all’interno del Palazzo comunale era in corso una riunione sulle sorti sportive della squadra locale, cui partecipavano autorità e imprenditori. Per tali fatti il ricorrente è stato deferito alla Procura per il reato di manifestazione non autorizzata ex art. 18 TULPS. Il ricorso censura l’assenza dei presupposti, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo e richiama la giurisprudenza secondo cui i profili soggettivo e oggettivo della pericolosità devono essere ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto e al potenziale offensivo delle condotte, connotato da una precisa direzionalità lesiva. Richiama la Corte costituzionale n. 24/2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3108 del 2022 e n. 3781 del 2018: il provvedimento deve fondarsi su circostanze provate, significative e concludenti.
Nel caso concreto, la valutazione amministrativa poggia su un unico episodio, poiché il ricorrente risulta immune da pregiudizi penali e di polizia. La Corte esamina i segmenti fattuali della manifestazione e li ritiene privi di profili di pericolosità per la sicurezza pubblica. Dalla videoregistrazione emerge che non sono state poste in essere condotte minacciose, violente o prodromiche alla violenza; i cori, pur non approvabili, sono risultati scevri da contenuti offensivi o di istigazione; i fumogeni sono stati accesi in modo controllato, senza rischi per l’incolumità e senza reazioni delle forze dell’ordine.
Assume rilievo decisivo la condotta dei manifestanti dinanzi all’ingresso del palazzo comunale: alla richiesta della dirigente della Digos di allontanarsi, essi hanno immediatamente aderito, indietreggiando. Ciò contraddice la tesi dell’irruzione improvvisa e delle probabili aggressioni ipotizzate nel provvedimento. Anche lo spostamento verso l’uscita secondaria è smentito dalle immagini: i partecipanti si sono tenuti distanti dalle forze dell’ordine, continuando a intonare cori senza contegni oppositivi.
La Corte rileva che l’unica denuncia riguarda il reato di manifestazione non preavvisata, senza contestazioni di violenza privata, minaccia o resistenza. La sola partecipazione a una manifestazione non autorizzata, osserva, non è di per sé univocamente indicativa di pericolo per la sicurezza pubblica. Le circostanze rappresentate risultano prive di riscontro e contraddette dal compendio probatorio, quindi inidonee a integrare i presupposti dell’art. 1, lett. c), e dell’art. 2. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, restando salvo il potere di rinnovazione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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