Nomina guardia giurata e frequentazioni pregiudicati: legittimo il diniego per non affidabilità (TAR Puglia n. 604 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nomina a guardia particolare giurata, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, è espressione di un potere ampiamente discrezionale della pubblica amministrazione, volto a verificare l’assenza di pericolo di abuso delle armi. Tale giudizio prognostico non richiede la certezza processuale della responsabilità penale, ma si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da attendibile verosimiglianza. La reiterata frequentazione di soggetti pregiudicati per gravi reati e la presenza di una querela per delitti allarmanti, ancorché definita con remissione, costituiscono elementi idonei a fondare il giudizio di non affidabilità del richiedente, restando il sindacato del giudice amministrativo limitato alla non irrazionalità e non arbitrarietà della valutazione.

Il Fatto

Un soggetto impiegato presso un istituto di vigilanza privata, già iscritto nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, chiedeva la nomina a guardia particolare giurata e il rilascio del porto di pistola a tassa ridotta. La Prefettura rigettava l’istanza, rilevando dal rapporto informativo dei Carabinieri e dalla nota della Questura che il richiedente era stato denunciato nel 2015 per atti persecutori e incendio doloso (procedimento definito per remissione di querela nel 2018) e che, tra il 2018 e il 2023, era stato ripetutamente controllato in compagnia di persone gravate da precedenti penali per gravi reati. Il diniego era impugnato con ricorso al TAR, previa istanza cautelare respinta in primo grado e accolta dal Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 TULPS impone di negare le autorizzazioni di polizia a chi non provi la buona condotta; l’art. 43 TULPS consente di ricusare la licenza di porto d’armi a chi non dia affidamento di non abusarne; l’art. 39 TULPS attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Da tali disposizioni, lette congiuntamente, la giurisprudenza ha desunto la natura cautelare e la lata discrezionalità del potere amministrativo in materia, esercitabile anche sulla base di fatti isolati ma significativi, o di vicende personali prive di rilevanza penale.

La Corte ha condiviso il principio per cui la valutazione del pericolo di abuso delle armi si compie secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige il livello di certezza proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. In tale ottica, il diniego non richiede una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente che emergano chiaramente le ragioni del giudizio negativo sulla personalità complessiva del soggetto e sulla sua storia di vita.

Applicando tali coordinate, il TAR ha ritenuto corretta la valutazione della Prefettura: la non occasionalità delle frequentazioni con persone pregiudicate, protrattesi dal 2018 al 2023, e la prossimità ad ambienti malavitosi, denotano un condizionamento ambientale tale da far ritenere verosimile il rischio di abuso delle armi. Rilievo ulteriore è stato attribuito alla querela per i delitti di atti persecutori e incendio doloso, reati allarmanti in rapporto all’idoneità alla detenzione e all’uso di armi, senza che la remissione della querela potesse elidere il disvalore del fatto sul piano amministrativo.

Quanto alle osservazioni presentate dal privato in sede procedimentale, la Corte ha evidenziato che esse erano state valutate e disattese dall’Amministrazione, pur non occorrendo una confutazione analitica nella motivazione del provvedimento finale, ritenuta pienamente adeguata e immune da vizi di irrazionalità o incoerenza. La tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica è stata infine ritenuta prevalente rispetto alla capacità lavorativa dell’interessato, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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