Payback dispositivi medici 2015-2018: pagamento del 25% e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13822 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici. L’integrale versamento della quota ridotta preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. La dichiarazione della parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, in assenza dei provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti, va riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Abruzzo che ha accertato il superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, nonché il D.M. 6 luglio 2022, che ha certificato tale superamento a livello nazionale e regionale, imponendo alle aziende il relativo ripiano (c.d. payback dispositivi medici). Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, che ha introdotto una disciplina transattiva dell’obbligazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la nuova disposizione normativa, l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, ha ridefinito i termini dell’obbligazione, stabilendo che questa si intende assolta con il versamento della sola quota del 25% degli importi. Il pagamento integrale di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell’ordine di bonifico, dimostrando l’avvenuto versamento della quota ridotta, ma non ha allegato i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti previsti dalla norma.
Richiamando il quadro normativo di riferimento, la sentenza evidenzia come il meccanismo del payback per i dispositivi medici, introdotto dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, sia stato interessato da un intervento legislativo che ha rimodulato l’entità dell’onere, rendendo attuale la verifica dell’interesse alla decisione. La mancata produzione dei provvedimenti di ricognizione regionale non impedisce al Tribunale di prendere atto della dichiarazione della ricorrente.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere resa dalla parte ricorrente, non essendo supportata dagli atti formali di ricognizione, è stata riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse. Tale riqualificazione si fonda sulla manifestazione obiettiva della società di non avere più interesse alla decisione nel merito, desumibile dalla stessa dichiarazione e dal comportamento processuale tenuto.
Alla luce di ciò, il Collegio ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate e dell’andamento del contenzioso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.