Competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio per bandi nazionali di mobilità della Guardia di Finanza (TAR Puglia n. 600 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto della giurisdizione amministrativa, il criterio dell’efficacia di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. non opera quando l’atto impugnato — quale un bando nazionale di mobilità adottato da un’autorità centrale — disciplini criteri di scorrimento delle graduatorie aventi effetti immediati e diretti su tutto il territorio nazionale. In tal caso, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., la competenza territoriale è inderogabilmente radicata presso il TAR Lazio, sede di Roma, trattandosi di atto statale. Il giudice adito, ove non riconosca la propria competenza, deve declinarla ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a., senza poter decidere sulla domanda cautelare. La cognizione del giudice periferico è limitata agli atti che esplicano effetti diretti solo nella propria circoscrizione, non anche a quelli a efficacia nazionale, a pena di possibile contrasto di giudicati.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie, impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza dell’8.1.2025, recante il “Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2025”, nella parte in cui prevedeva lo scorrimento delle graduatorie di mobilità solo entro il 30.09.2025 e solo a fronte delle rinunce pervenute entro il 1° settembre 2025, con esclusione delle rinunce espresse entro l’1.1.2026.

Il ricorrente lamentava che, a causa di tale previsione, non si era proceduto allo scorrimento in suo favore della graduatoria per la mobilità verso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie, rimasta vacante a seguito della rinuncia del vincitore. Impugnava altresì la successiva determinazione del 27.1.2026, concernente il Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2026, nella parte in cui non comprendeva il posto di sovrintendente BSA rimasto vacante. Le Amministrazioni resistenti si costituivano eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenuta logicamente prioritaria rispetto alla domanda cautelare. Richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord. n. 12 del 13 luglio 2021, ha ricordato che il criterio dell’efficacia di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. tempera il criterio generale della sede, radicando la competenza del Tribunale periferico solo per gli atti che esplicano effetti diretti limitati alla propria circoscrizione territoriale.

Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che la pretesa del ricorrente, pur tendente a ottenere lo scorrimento della graduatoria per la specifica sede di Grottaglie, avrebbe richiesto la modifica dei criteri di scorrimento indicati nel bando nazionale. Tale atto, adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato emanato da un’autorità centrale e i suoi criteri producono effetti diretti su tutto il territorio nazionale, con potenziale incidenza sui ruoli dell’intera Amministrazione e rischio di contrasto di giudicati.

Ha pertanto ritenuto applicabile l’art. 13, comma 3, c.p.a., che sancisce la competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per gli atti statali che non rientrino nell’ambito di applicazione del criterio dell’efficacia. Il Collegio ha quindi declinato la propria competenza in favore del TAR Lazio, disponendo la riassunzione del giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con possibilità di riproporre la domanda cautelare dinanzi al giudice dichiarato competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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