Silenzio illegittimo sull’istanza di convocazione per la stipula contrattuale (TAR Emilia-Romagna n. 1569 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento illegittimo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la mancata conclusione, mediante provvedimento espresso, del procedimento di convocazione del lavoratore straniero finalizzato alla stipula del contratto di soggiorno e al ritiro del Mod. 209, allorché l’Amministrazione non fornisca specifiche giustificazioni idonee a spiegare l’arresto procedimentale o il ritardo. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio comporta l’ordine di provvedere entro un termine determinato, mentre la nomina del commissario ad acta può essere disposta solo in caso di perdurante inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura e, successivamente, il visto di ingresso dall’Ambasciata italiana, facendo ingresso in Italia. Entro il termine di otto giorni dall’ingresso, il datore di lavoro aveva comunicato alla Prefettura l’avvenuto ingresso del lavoratore, formulando contestualmente l’istanza di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e il ritiro del Mod. 209.

Nonostante il decorso di oltre cinque mesi dall’istanza, l’Amministrazione non aveva fissato alcun appuntamento, permanendo silente. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentir accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non risultava che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e che non emergevano specifiche giustificazioni idonee a spiegare l’arresto procedimentale ovvero il ritardo nell’adozione dell’atto finale.

La pronuncia richiama l’obbligo generale di conclusione del procedimento con provvedimento espresso e la disciplina del silenzio inadempimento, verificando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio. L’accertamento dell’illegittimo silenzio perdurante ha determinato l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione.

Quanto all’istanza di nomina immediata del commissario ad acta, il Collegio ha precisato che tale misura potrà essere disposta solo in caso di perdurante inadempimento all’obbligo di conclusione del procedimento, non ricorrendone i presupposti per una nomina anticipata. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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