La revoca dei componenti delle commissioni consiliari è atto di alta amministrazione con motivazione semplificata (TAR Puglia n. 427 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, disposta dal Consiglio comunale in ragione del venuto meno del rapporto fiduciario con la maggioranza politica, costituisce atto di c.d. alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità. Detto atto è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o inadeguatezza dell’istruttoria, non essendo consentito un sindacato di merito sulle scelte di indirizzo politico. Ne consegue che la motivazione di tali provvedimenti è soggetta a requisiti attenuati, potendo risultare di marcata semplicità ove l’atto rechi il passaggio di consiglieri ad altro gruppo. Gli atti di convocazione delle commissioni consiliari, privi di valore provvedimentale, non sono autonomamente impugnabili. È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso delibere di approvazione non ancora pubblicate.

Il Fatto

Alcuni consiglieri comunali di minoranza impugnavano la delibera con cui il Consiglio comunale aveva revocato la precedente deliberazione di nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, che erano stati designati dalle sole forze di maggioranza, nonché gli atti di convocazione delle commissioni successivi. Con ricorso per motivi aggiunti venivano altresì impugnate le delibere adottate nella successiva seduta consiliare, all’epoca non ancora pubblicate, tra cui quelle di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di approvazione del rendiconto di gestione e di variazione al bilancio di previsione.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti indicati, contestando la legittimità della revoca e dei provvedimenti consequenziali assunti dall’amministrazione comunale. Si costituiva il Comune resistente, mentre l’ente interveniva ad opponendum la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non fondate, sul piano del fumus, le doglianze proposte. Quanto alla revoca dei componenti delle commissioni consiliari, il Collegio ha qualificato l’atto come di c.d. alta amministrazione, richiamando i limiti del sindacato giudiziale su tale tipologia di provvedimenti. In particolare, il passaggio di due consiglieri di maggioranza al gruppo misto, unitamente ai voti contrari espressi alle proposte della maggioranza e alla recisione del rapporto fiduciario, è stato ritenuto idoneo a denotare un concreto mutamento nello schieramento politico, tale da giustificare la revoca.

La motivazione del provvedimento, pur sintetica, è stata considerata sufficiente proprio in ragione della natura dell’atto. Il Collegio ha precisato che gli atti di convocazione delle commissioni consiliari, richiamati tra gli atti impugnati, non sono autonomamente impugnabili in quanto sprovvisti di valore provvedimentale. Sul piano del periculum, il danno grave e irreparabile è stato ritenuto prospettato in via del tutto generica, anche considerato che le convocazioni sono state inoltrate a tutti i consiglieri comunali per garantire la partecipazione di tutte le forze politiche.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato infine ritenuto inammissibile in quanto proposto avverso provvedimenti di approvazione non ancora pubblicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura interinale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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